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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6227/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, la richiesta di altra misura alternativa alla detenzione. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., violazione dell'art. 111, sesto comma Cost. e dell'art. 50 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), lamentando la totale assenza di motivazione rispetto alla domanda subordinata di concessione di misura alternativa diversa dall'affidamento in prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'ordinanza richiamasse espressamente l'affidamento in prova al servizio sociale, la motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza conteneva valutazioni fattuali e giuridiche ampiamente riferibili a qualsiasi misura alternativa (mancanza di revisione critica del reo, rischio di reiterazione dei comportamenti devianti, assenza di elementi che rendano l'eventuale beneficio idoneo alla rieducazione). Pertanto l'omissione di un richiamo esplicito alla domanda subordinata non ha comportato un difetto motivazionale suscettibile di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro per il motivo di ricorso in cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha valutato che il vizio denunciato non ricorreva perché la motivazione, seppur riferita all'affidamento in prova, era estendibile alle domande subordinate.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del necessario e adeguato svolgimento del processo e della motivazione. La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale era comunque assolto nella misura in cui le ragioni del rigetto potevano essere riferite a qualsiasi misura alternativa.

  • art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma di riferimento per le misure alternative alla detenzione. La Corte ha considerato che il Tribunale abbia valutato l'insussistenza dei presupposti di legge (es. esigenze rieducative, atteggiamento del condannato) in modo tale da giustificare il rigetto anche delle domande subordinate.

Massime di principio

  • Se il giudice rigetta una misura alternativa specifica ma motiva il rigetto con ragioni generali attinenti all'assenza dei presupposti per qualsiasi beneficio (mancanza di revisione critica, rischio di reiterazione, inesistenza di condizioni per la rieducazione), l'omissione di un richiamo formale alla domanda subordinata non costituisce automaticamente vizio di motivazione.
  • Per contestare con successo in cassazione l'assenza di motivazione su una domanda subordinata, è necessario dimostrare che le ragioni espresse dal giudice non siano in alcun modo riconducibili ai presupposti della misura alternativa subordinata o che quest'ultima presenti caratteristiche giuridico-fattuali tali da richiedere una valutazione distinta.
  • Il difensore che propone più misure alternative dovrebbe articolare in modo distinto e specifico le ragioni e la documentazione a favore di ciascuna misura, evidenziando differenze fattuali o giuridiche rilevanti tra le opzioni richieste, per evitare che una motivazione generica sia ritenuta sufficiente.
  • Il principio costituzionale della motivazione impone che il giudice dia ragioni sufficienti a comprendere il percorso decisorio; tuttavia, la motivazione può essere compiuta anche se non nomina espressamente tutte le domande subordinate, purché le sue argomentazioni siano logicamente estendibili a quelle domande.
  • In sede di impugnazione, è utile indicare con precisione quale normativa e quale profilo probatorio il giudice avrebbe omesso di valutare, mostrando l'elemento concreto che differenzia la domanda subordinata dalla principale.
  • Quando si contesta il rigetto per insussistenza dei requisiti rieducativi, è strategico produrre elementi concreti (percorsi di lavoro, cure, relazioni sociali) che dimostrino la revisione critica e l'efficacia della misura alternativa richiesta.

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