Cassazione Penale, Sentenza n. 6207/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentata rapina (sottrazione di una confezione di pancetta e reazione violenta verso l'addetto alla vigilanza con lesioni). Il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, che ha introdotto la possibilità di riconoscere per il reato di rapina la diminuente per "lieve entità della condotta", consentendo una riduzione della pena fino a un terzo, e chiedeva quindi il rinvio per una nuova valutazione concreta dell'applicabilità di tale attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, sopravvenuta alla pronuncia di appello, legittima l'annullamento della sentenza di secondo grado quando siano indicate ragioni specifiche per rivalutare la lieve entità della condotta. Ha precisato che la nuova attenuante costituisce uno strumento ulteriore rispetto all'attenuante comune ex art. 62, n. 4) cod. pen. e può essere riconosciuta anche se l'attenuante codicistica era già stata concessa. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pronuncia costituzionale n. 86/2024 e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la diminuente e, in caso affermativo, determinare l'incidenza della riduzione (fino a un terzo) sulla sanzione; in fatto il ricorrente aveva indicato elementi come la modestia del danno e modalità impulsive e non intensamente dolose della condotta.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità
La Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità, per il giudice, di applicare una diminuente per la rapina quando la natura, i mezzi, le modalità o la particolare tenuità del danno o del pericolo rendano il fatto di lieve entità; ciò consente una riduzione della pena fino a un terzo per adeguare la sanzione al disvalore effettivo.
art. 62, n. 4) cod. pen.
attenuante comune già riconosciuta in primo grado ("danno patrimoniale di speciale tenuità" o "lucro di speciale tenuità"), richiede che l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità
L'attenuante codicistica e la nuova attenuante costituzionale adottano parametri sovrapponibili (natura, mezzi, modalità, tenuità del danno/pericolo), ma la Corte ha chiarito che la diminuente costituzionale è uno strumento ulteriore e può comportare una rivalutazione anche quando l'attenuante ex art. 62 n.4) sia già stata concessa.
art. 65, primo comma, n. 3) cod. pen.
Richiamato come principio generale che fissa la misura massima della diminuente nella regola generale (riduzione non eccedente un terzo). La Corte costituzionale ha ancorato la misura della riduzione a questo parametro.
art. 27 Cost.
Richiamato per i principi di individualizzazione della pena e finalità rieducativa: la sproporzione tra sanzione ed effettivo disvalore del fatto può ledere tali principi e giustifica strumenti di temperamento come la nuova diminuente.
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, nella parte indicata e ha motivato l'intervento in nome dell'individualizzazione della pena e della finalità rieducativa
Intervento che introduce la possibilità di riconoscere la lieve entità per la rapina e dispone che il giudice possa ridurre la pena fino al terzo, per assicurare proporzione e adeguamento della sanzione al fatto concreto.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamati per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione: il giudizio si è svolto con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.
Massime di principio
- Una sentenza costituzionale sopravvenuta che introduce una nuova attenuante può giustificare l'annullamento della sentenza di appello quando il ricorrente indica specifici elementi che rendono necessario un nuovo esame della lieve entità della condotta.
- La diminuente per "lieve entità" introdotta con la sentenza costituzionale è uno strumento aggiuntivo rispetto alle attenuanti già previste dal codice (es. art. 62, n.4) e può essere riconosciuta anche se l'attenuante codicistica è già stata concessa; è però richiesta una rivalutazione specifica delle caratteristiche del fatto.
- Il riconoscimento della nuova attenuante comporta una valutazione in concreto sia della sussistenza dei presupposti (natura, mezzi, modalità, tenuità del danno o del pericolo) sia della misura della riduzione, che è discrezionale ma non può eccedere il terzo della pena.
- Il ricorso deve indicare argomentazioni precise (fatti, modalità, entità del danno, comportamento dell'imputato) per ottenere il rinvio; in assenza di argomenti specifici la mera sopravvenuta pronuncia costituzionale potrebbe non essere sufficiente.
- La Corte d'appello che riceve il rinvio deve procedere a nuovo vaglio probatorio e motivare distintamente l'eventuale riconoscimento della diminuente rispetto ad altre attenuanti già valutate; eventuali effetti sulla determinazione della pena (compresa la relazione con recidiva o equivalenze) vanno ricalcolati.
- Il giudice di legittimità può rilevare ex officio la rilevanza della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, ma il corretto esercizio del rimedio tende a richiedere che la parte abbia sollevato specifiche ragioni per il nuovo esame.
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