Cassazione Penale, Sentenza n. 6209/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva riconosciuta colpevole di truffa e appropriazione indebita (fatti commessi nel 2014) deducendo la violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione. Sosteneva che, tenendo conto della sospensione del procedimento per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. e della giurisprudenza che interpreta l'art. 159 (comma 7) nella formulazione previgente (a favore dell'imputato), tale sospensione deve comportare un aumento del termine di prescrizione nella misura di un quarto del termine ordinario, non sul termine massimo, oltre ai maggiorazioni previste dall'art. 161 e ai 61 giorni di rinvio d'udienza; con questi calcoli i reati sarebbero risultati prescritti prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che la sospensione del procedimento per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater determina, ai fini della prescrizione, un aumento pari al massimo di un quarto del termine ordinario (non del termine massimo), secondo la giurisprudenza richiamata; applicando tale criterio (e sommando gli ulteriori aumenti previsti dall'art. 161 e i 61 giorni), i reati sono risultati prescritti tra novembre 2023 e febbraio 2024. La Corte ha inoltre disposto che la modifica normativa intervenuta con il d.l.vo 10/10/2022 n.150 (che ha peggiorato la disciplina) non è applicabile retroattivamente essendo meno favorevole all'imputata. Esito: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado sono salve.
Norme richiamate
Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; tale sospensione incide sulla decorrenza della prescrizione (sospendendone il corso) e rileva ai fini del calcolo dell'aumento della prescrizione previsto dagli artt. 159 e 161.
art. 159 cod. pen. (comma 7) - testo novellato
"quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157"
Testo introdotto dal d.l.vo 10/10/2022 n.150 che amplia la durata massima della sospensione (fino al doppio dei termini). La Corte ha ritenuto tale modifica peggiorativa e dunque non applicabile retroattivamente al periodo di sospensione già intervenuto.
Prevede aumenti del termine prescrizionale in relazione a determinate fattispecie; nella vicenda è stata applicata l'aumento di un anno e sei mesi al termine ordinario.
Individua i termini ordinari e massimi di prescrizione; ai fini della sospensione per irreperibilità, l'aumento deve essere calcolato in rapporto al termine ordinario (secondo la giurisprudenza richiamata).
d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150
Ha modificato l'art. 159 cod. pen. introducendo una disciplina più gravosa sull'effetto della sospensione per irreperibilità (fino al doppio dei termini). La Corte ha stabilito che tale modifica non si applica retroattivamente se è meno favorevole all'imputato.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020 e Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020)
Precisa che, in caso di sospensione per irreperibilità ex art. 420-quater, l'aumento del termine di prescrizione è calcolato al massimo in un quarto del termine ordinario (o nella diversa frazione prevista dall'art.161, comma 2) e non sul termine massimo.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 12766 del 16/02/2010)
Richiamata per il principio che la disciplina più favorevole sulla prescrizione (lex mitior) deve operare anche retroattivamente in favore dell'imputato, con conseguente applicazione della normativa più favorevole vigente al momento rilevante.
Massime di principio
- La sospensione del procedimento per irreperibilità ex art. 420-quater c.p.p. incide sulla prescrizione ma, secondo la giurisprudenza prevalente, l'aumento va calcolato al massimo in un quarto del termine ordinario di prescrizione (salvo diversa frazione prevista da art.161, comma 2), non sul termine massimo.
- Se la sospensione è avvenuta quando vigeva una disciplina più favorevole all'imputato, quella disciplina (lex mitior) deve essere applicata anche se successivamente la norma è stata inasprita; la modifica peggiorativa non si applica retroattivamente.
- Nel calcolo della prescrizione vanno sommati tutti gli incrementi previsti (termine ordinario, maggiorazioni ex art.161, giorni di rinvio d'udienza, e la frazione dovuta alla sospensione per irreperibilità) e valutato se, applicando i criteri giurisprudenziali, la prescrizione sia intervenuta prima della sentenza.
- Se la Cassazione dichiara l'estinzione del reato per prescrizione annulla senza rinvio la sentenza penale impugnata; tuttavia le statuizioni civili pronunciate in sede di primo grado possono essere preservate.
- È essenziale verificare la data in cui è stata disposta la sospensione o l'evento impeditivo: la disciplina applicabile è quella esistente al momento dell'evento (salvo che la nuova disposizione sia più favorevole).
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