Cassazione Penale, Sentenza n. 6208/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di responsabilità per rapina pluriaggravata e detenzione abusiva di armi sollevando nove motivi focalizzati su: travisamento della prova (in particolare incoerenze tra denuncia e incidente probatorio della persona offesa su orario, altezza e abbigliamento), criticità tecniche sugli accertamenti genetici (presenza di profili misti, metodica non replicata, rischio di artefatti stocastici e mancata chiarificazione del momento di deposito della traccia), omissione nell'assunzione di una presunta prova decisiva costituita dalle osservazioni del perito difensivo (dott. Vincenzo Agostini) e mancata escussione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 507 c.p.p., rilievi sulla valutazione delle dichiarazioni del teste Maicol Borgoni, contestazione dell'adeguata valutazione dell'alibi (dati di telefonia e tabulati) e doglianze procedurali sul contraddittorio in sede di esame del consulente del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione di merito, valorizzando la doppia conformità delle sentenze di primo e secondo grado. Ha dato rilievo decisivo alla convergenza di prove: il DNA dell'imputato rinvenuto sulla mannaia abbandonata sulla scena del crimine (con profili anche riconducibili alle vittime), il profilo genetico dell'imputato sul colletto della felpa rinvenuta nello zaino occultato (e la presenza di traccia ematica di una vittima sul petto di quella felpa), le riprese video che collocavano l'imputato in transito vicino all'abitazione delle vittime e successivi comportamenti (caricamento della moto su ape car, agitazione, disfarsi dello zaino), la corrispondenza tra oggetti ripresi (zaino, torcia, passamontagna) e quelli ritrovati, l'assenza di alibi efficace e la scarsa credibilità/contraddittorietà di testi alternativi. La Corte ha ritenuto infondate e generiche le critiche tecniche difensive, osservando che la difesa non aveva prodotto una consulenza contraria nella fase di contraddittorio (art. 360 c.p.p.) né era emersa la necessità di escutere il perito non inserito in lista. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma (testo fornito interrotto nella parte finale della sentenza).
Norme richiamate
La procedura di consulenza tecnica svolta in contraddittorio ai sensi dell'art. 360 è valida e, se la difesa non nomina un proprio consulente o non produce una consulenza tecnica contraria nella fase prevista, le critiche generiche in appello perdono efficacia. Gli esiti ottenuti con tale procedura possono costituire prova piena se svolti secondo i protocolli.
La Corte ha ritenuto che l'escussione ex art. 507 del perito difensivo non inserito nella lista testi non fosse necessaria per decidere, alla luce della completezza e convergenza delle altre prove acquisitive; quindi la mancata escussione non ha determinato vizio quando la prova non risultava decisivamente lacunosa.
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
La Corte richiama la distinzione giurisprudenziale: l'esame genetico, se effettuato con adeguati standard e con elevata conferma statistica, può assumere valore di prova piena e non restare mero indizio ai sensi della norma citata; solo se incerto può avere valenza indiziaria.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Cassazione, esaminando motivi di fatto e logica, valuta la congruità della motivazione e la eventuale manifesta illogicità; nei limiti di questa valutazione la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione di merito.
Massime di principio
- La prova genetica, se eseguita secondo protocolli riconosciuti e prodotta in contraddittorio, può costituire prova piena e decisiva: per contrastarla la difesa deve produrre una consulenza tecnica specifica e partecipare al contraddittorio tecnico (art. 360 c.p.p.).
- La convergenza di più elementi autonomi (DNA su arma + DNA su indumento + filmati video + dichiarazioni di testimoni + comportamento post-evento) rafforza la valutazione di responsabilità e complica le censure difensive basate su singoli profili dubbiosi.
- Divergenze o imprecisioni nella memoria della persona offesa (soprattutto se anziana e con tempo intercorso) non annullano la prova se sono compatibili con le difficoltà mnemoniche e se sussistono altri riscontri probatori concreti.
- Per ottenere l'assunzione di una determinata prova tecnica in appello (o l'escussione del perito di parte) serve che la difesa dimostri la sua rilevanza decisiva e lacune manifeste nella motivazione di merito; altrimenti il giudice d'appello può legittimamente non rinnovare l'istruttoria.
- In sede di cassazione la censura di travisamento della prova è più difficile se vi è doppia conformità delle decisioni di merito: occorre dimostrare una macroscopica discordanza incontrovertibile tra fatti accertati e motivazione.
- Per contestare analisi genetiche è necessario fornire elementi tecnici concreti (ad esempio ripetizioni, criticità metodologiche specifiche, rischio di contaminazione dimostrato) e non critiche generiche, altrimenti la valutazione tecnica del consulente del P.M. prevale.
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