Cassazione Civile, Ordinanza n. 18030/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6164/10/2020. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto della controversia tributaria originaria né i motivi sostanziali dell'impugnazione. In sede di legittimità, tuttavia, è risultato che il ricorso per cassazione, pur notificato, non era stato depositato né iscritto a ruolo dalla ricorrente. L'agente della riscossione si è costituito con controricorso e ha potuto chiedere la declaratoria di improcedibilità per il difetto di deposito degli atti necessari ex art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato e iscritto a ruolo nel termine e ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'agente della riscossione. Quanto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha escluso ogni statuizione, perché l'improcedibilità per omesso deposito del ricorso principale preclude la debenza del contributo iniziale e quindi anche il relativo raddoppio.
Norme richiamate
omesso deposito del ricorso e degli altri atti indicati
il mancato deposito del ricorso e degli atti prescritti rende il ricorso improcedibile; il vizio può essere fatto valere dal controricorrente che abbia interesse a ottenerne la declaratoria.
il potere del controricorrente di chiedere l'improcedibilità rientra nel potere di contraddire dopo la notifica del ricorso.
proposta avanzata dal relatore
la decisione è stata assunta all'esito del procedimento camerale in base alla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
non va resa l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato improcedibile per omesso deposito e manca persino l'iscrizione a ruolo, che precludono la debenza del contributo iniziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso principale.
- Il controricorrente, una volta costituitosi, può far valere l'improcedibilità del ricorso per cassazione per tutelare il proprio interesse al regolamento delle spese e a evitare una nuova proposizione dell'impugnazione se ancora nei termini.
- La declaratoria di improcedibilità per mancata iscrizione a ruolo e omesso deposito degli atti necessari esclude la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione presuppone la debenza del contributo iniziale.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando il ricorso venga definito in rito con declaratoria di improcedibilità.
Come è indicizzato
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