Cassazione Penale, Sentenza n. 09213/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carrubba era imputato per omicidio colposo (art.589 c.p.) per un intervento di colecistectomia nel quale si sarebbe omesso di eseguire accertamenti strumentali e rimuovere un calcolo nel coledoco, causando una fistola, peritonite e decesso della paziente (14/06/2012). La Corte d'appello aveva ritenuto estinto il reato per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili ritenendo la responsabilità civile dell'operatore, adottando nel ragionamento il criterio dell'"evidenza" ex art.129, comma 2, c.p.p. I ricorrenti (Carrubba e l'Azienda Sanitaria) hanno impugnato in Cassazione denunciando, in sintesi: errata applicazione del criterio di giudizio (omessa verifica del paradigma dell"oltre ogni ragionevole dubbio" quando l'imputato ha proposto appello finalizzato all'esclusione della propria responsabilità penale), travisamento della prova, omissione totale di esame dell'impugnazione proposta dall'Azienda Sanitaria e difetto di motivazione su profili decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha constatato che la Corte d'appello ha applicato erroneamente il criterio dell'art.129 c.p.p. (evidenza) invece del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" previsto dalla giurisprudenza (Sez. U., Tettamanti) quando l'imputato impugna anche per ottenere l'esclusione della responsabilità penale; inoltre ha rilevato la totale omissione di esame dell'impugnazione proposta dall'Azienda Sanitaria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo; la sentenza ricostruisce l'ipotesi di colpa medica contestata (omissione di accertamenti e di rimozione del calcolo nel coledoco) come fattispecie di cui all'articolo
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva invocato la formula di proscioglimento per 'evidente' assenza del fatto; la Cassazione precisa che tale criterio è applicabile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'assenza del fatto o la innocenza dell'imputato, non quando l'imputato ha impugnato per ottenere l'esclusione della responsabilità penale
Regola che consente al giudice d'appello, se è intervenuta una causa estintiva, di decidere comunque sulle statuizioni civili; la Cassazione richiama la giurisprudenza che chiarisce quale regola di giudizio debba essere applicata (civile "più probabile che non" o penale "oltre ogni ragionevole dubbio") a seconda del tipo di impugnazione e delle parti presenti
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La disposizione non si applica nel caso di specie perché trova applicazione solo quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; pertanto non operava nel procedimento esaminato
d.l. 13/09/2012, n.158 (art.3) e art.590-sexies cod. pen.
Richiamate dalla difesa per sostenere l'applicabilità della causa di non punibilità per colpa lieve se rispettate linee guida e buone pratiche; la Corte territoriale aveva ritenuto la condotta di colpa grave, ma la Cassazione non ha deciso il merito su tale punto avendo annullato la sentenza per vizi processuali
Sez. U, sentenza "Tettamanti" (n.35490/2009)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio per cui il giudice d'appello che deve valutare anche la penale responsabilità dell'imputato, pur in presenza di estinzione del reato, deve applicare il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" per eventuali pronunce assolutorie; la Cassazione richiama e riafferma la prevalenza di tale criterio quando l'imputato impugna per l'esclusione della responsabilità penale
Sez. U, n.36208 del 28/03/2024 ("Calpitano")
Conferma l'orientamento sulle regole da applicare a seconda che il giudice debba decidere anche sulla penale responsabilità o soltanto sugli interessi civili, ribadendo compatibilità con i principi CEDU e nazionale
Corte Costituzionale, sent. n.182 del 07/07/2021
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art.578 c.p.p. e ha chiarito che il giudice penale che decide sulle statuizioni civili in presenza di estinzione del reato valuta l'illecito aquiliano con criteri civilistici ("più probabile che non")
Massime di principio
- Se l'imputato propone appello finalizzato anche all'esclusione della propria responsabilità penale (non soltanto alla tutela di interessi civili), il giudice d'appello deve valutare la penale responsabilità secondo il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; non è sufficiente l'applicazione della formula di 'evidenza' prevista dall'art.129 c.p.p.
- Quando la causa estintiva (es. prescrizione) interviene durante l'appello e vi è parte civile costituita, il giudice deve scegliere il criterio di giudizio applicabile in base all'oggetto dell'impugnazione: se solo interessi civili, vale il criterio civilistico della "probabilità prevalente"; se è contestata anche la responsabilità penale, resta il canone penale più rigoroso
- L'omissione totale di esame di un motivo di impugnazione proposto da una parte (qui: l'Azienda Sanitaria) configura vizio di motivazione e violazione di legge rilevante, giustificando annullamento e rinvio
- La corretta distinzione tra profilo penale e profilo civile è essenziale: la decisione sul risarcimento ex art.578 c.p.p. prescinde dalla verifica piena della fattispecie penale ma richiede una valutazione adeguata del nesso causale secondo il parametro probatorio pertinente
- Le doglianze difensive che invocano l'applicazione di norme che modulano la responsabilità medica (es. d.l. 158/2012) devono essere valutate in sede di merito; errori procedurali sul piano della motivazione impediscono tuttavia la decisione nel merito e determinano il rinvio
- In caso di contrasto tra la valutazione delle prove fatta in appello e i parametri di giudizio corretti, la Cassazione può annullare e rinviare ad altra sezione per consentire un nuovo requisito motivazionale e valutativo coerente con i criteri giuridici applicabili
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