Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38312/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) inflitta in primo grado. Il difensore ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata dimostrazione che Badgie detenesse la sostanza con finalità di spaccio e non per uso personale, richiamando elementi fattuali (non fuga alla vista della P.G., un unico involucro non suddiviso, somma di 55 euro) che a suo avviso conforterebbero la tesi della mera acquisizione/consumo; (2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 (ipotesi di lieve entità), dedotta genericamente soprattutto sulla base dell'incensuratezza dell'imputato e della modica quantità di sostanza. In sostanza il ricorso contestava la valutazione di merito sulle prove e la mancata applicazione della causa di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'impugnazione chiedeva una rivalutazione direttamente probatoria e fattuale, attività vietata alla Corte di legittimità; quindi il motivo era inammissibile per travalicamento dei poteri di cassazione. Sul secondo motivo ha rilevato che la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, era stata formulata in appello in termini generici e pertanto inammissibile per difetto di specificità, richiamando la giurisprudenza che impone specificità nelle impugnazioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., è stato disposto il versamento equitativo di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende. La condanna di merito e la sentenza d'appello pertanto restano confermate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e comma 5

    Art. 73 comma 1 definisce il reato di detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entità richiedendo una valutazione globale di mezzi, modalità e circostanze per una eventuale diversa qualificazione. La Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione del comma 5 fosse troppo generica e priva della specificità necessaria in appello.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sulle ragioni di impugnazione in Cassazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non denunciassero un vizio di diritto ma chiedessero una rivalutazione dei fatti o fossero generici, quindi inammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese del ricorso e la possibilità di aggravi pecuniari; la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo, in via equitativa, il versamento di 2.000 euro alla cassa delle ammende.

  • d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8 (convertito)

    Norma che consente la trattazione scritta del ricorso quando non è richiesta la trattazione orale; la Corte ha proceduto con il rito scritto ai sensi di tale disposizione e successive proroghe/convertimenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione alla possibilità di disporre contributi in favore della cassa delle ammende purché non si ritenga che il ricorso sia stato presentato con colpa grave; la Corte ha applicato il principio per liquidare 2.000 euro.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 6402 del 02/07/1997 (Dessinnone)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione globale delle risultanze di fatto; richiamato per escludere la possibilità di sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio della specificità dei motivi di impugnazione: appello (e per conseguenza ricorso per cassazione) è inammissibile se i rilievi non sono specifici e argomentati rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato; richiamato per dichiarare inammissibile il motivo di riqualificazione generico.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: se il ricorso mira a una diversa lettura dei fatti, sarà inammissibile.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. applicazione della causa di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990) l'impugnazione in appello deve essere specifica e motivata con riferimento agli elementi richiesti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze); argomentazioni generiche basate solo sull'incensuratezza sono insufficienti.
  • Elementi fattuali quali mancata fuga, presenza di un unico involucro o somma modesta di denaro possono essere rilevanti, ma il loro peso probatorio resta affidato al giudice di merito e non legittima la Cassazione a sostituirsi alla valutazione probatoria.
  • Impugnazioni carenti di specificità o che chiedono la valutazione del merito espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna per spese processuali; ricorsi manifestamente infondati possono comportare anche l'imposizione di somme a titolo equitativo (cassa delle ammende).
  • Per preservare ragioni utili in sede di legittimità, il difensore deve formulare già in appello censure dettagliate e circostanziate, indicare quali ragioni di fatto o di diritto sarebbero erronee nella decisione impugnata e fornire argomentazioni che mostrino un vizio di diritto o di motivazione non meramente una diversa interpretazione dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.