Cassazione Penale, Sentenza n. 419/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara (rigetto del reclamo ex art. 35‑bis Ord. Pen.). Il fatto centrale riguarda una sanzione disciplinare (15 giorni di esclusione dalle attività comuni) irrogata dal Consiglio di disciplina il 21/7/2014. L'Emmanuello contestava che il Consiglio fosse stato celebrato immediatamente dopo la contestazione dell'addebito senza che gli fosse stata notificata la data dell'adunanza e senza che avesse avuto un tempo sufficiente per preparare la difesa; inoltre chiedeva che venisse disposta istruttoria per accertare i fatti. Il Tribunale aveva ritenuto che, allontanandosi dopo la contestazione, il detenuto avesse implicitamente rinunciato alla conoscenza della data del Consiglio e al diritto di lamentare la brevità del termine, e aveva ritenuto non dovuta l'istruttoria richiesta in sede di reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 35‑bis Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza è impugnabile in cassazione solo per violazione di legge, con controllo limitato sui vizi di motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il detenuto, non avendo obiettato al momento della contestazione l'inadeguatezza del termine per la difesa, aveva implicitamente rinunciato e non poteva quindi dedurre la violazione in sede di reclamo. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato approfondimento istruttorio, perché la questione esulava dal sindacato di legittimità consentito e non era stata utilmente proposta nei termini previsti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
comma 4‑bis: "la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo è ricorribile per cassazione per violazione di legge"
limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge; restringe il controllo di legittimità e la possibilità di sindacare questioni di merito o motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente
richiamata dalla difesa come norma funzionale a garantire i diritti di difesa del detenuto in sede disciplinare; la Corte non ha ritenuto che la sua presunta violazione fosse stata efficacemente dedotta e tempestivamente contestata
art. 81 Reg. Esec.
richiamata dalla difesa in relazione alle regole procedurali interne sull'adunanza del Consiglio di disciplina; la Cassazione non ha trovato violazione di legge emergente dal caso concreto
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
norma richiamata implicitamente per definire il limite del sindacato sulla motivazione: la cassazione può intervenire se la motivazione è inesistente o meramente apparente, con riferimento all'obbligo di motivare del giudice
Massime di principio
- In casi disciplinari, il detenuto deve eccepire immediatamente, al momento della contestazione dell'addebito, l'inadeguatezza del termine concesso per preparare la difesa: la mancata contestazione può essere interpretata come rinuncia e precludere la successiva deduzione in sede di reclamo.
- Le decisioni del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo sono impugnabili in cassazione solo per violazione di legge (art. 35‑bis); pertanto il sindacato di Cassazione è limitato e non sostituisce il giudizio di merito.
- Per ottenere un approfondimento istruttorio è importante che la richiesta venga compiutamente formulata nel grado corretto e motivata con precisione; sollevare tale domanda tardivamente o in termini generici può renderla inammissibile o irrilevante in sede di legittimità.
- Se si contesta la mancata notifica della data di adunanza del Consiglio di disciplina, è opportuno documentare (anche con dichiarazioni o richieste formali) di non aver ricevuto la comunicazione e di non aver implicitamente rinunciato alla partecipazione.
- Sul piano processuale, quando si impugna una decisione disciplinare è strategico segnalare e provare tempestivamente le violazioni formali e sostanziali delle norme procedurali affinché siano valutabili nei gradi successivi; in mancanza, la prescrizione di rimedi straordinari in cassazione è assai limitata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →