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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

IRES-IRAP - "Transfer Pricing" - Transazioni commerciali tra imprese controllate e/o collegate aventi sede in Stati diversi - Disciplina normativa - Criteri di valutazione dei componenti positivi di reddito - Valore normale - Nozione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della disciplina del transfer pricing alle cessioni di mezzi battipista effettuate dalla società italiana a società estere controllate. L'Amministrazione aveva ritenuto che i prezzi applicati fossero inferiori al valore normale, poiché sensibilmente più bassi rispetto ai prezzi praticati dalla stessa società a clienti finali e concessionari indipendenti. Era inoltre emersa una notevole differenza nelle percentuali di ricarico applicate a transazioni analoghe. La contribuente aveva invocato anche la violazione del principio di affidamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 212/2000, sostenendo che una precedente verifica della Guardia di Finanza non aveva contestato il transfer pricing per un'altra annualità.

La decisione

La rettifica in aumento dei componenti positivi di reddito è stata ritenuta legittima. Per le transazioni infragruppo tra imprese residenti in Stati diversi e legate da rapporti di controllo o collegamento, i ricavi devono essere determinati facendo riferimento al valore normale, inteso come il prezzo mediamente praticato in condizioni di libero mercato e libera concorrenza. Il raffronto con i prezzi applicati a clienti e concessionari indipendenti, unitamente alla diversa entità dei ricarichi, è stato ritenuto sufficiente a giustificare il recupero fiscale. È stata esclusa anche la violazione del principio di affidamento, poiché il mancato rilievo in una precedente verifica, riferita a un'altra annualità, non impedisce all'Amministrazione di contestare successivamente una diversa condotta o di rivalutare la corretta applicazione della disciplina.

Norme richiamate

  • Articolo 110, comma 7, TUIR

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.

    La norma impone di verificare i prezzi delle operazioni infragruppo transfrontaliere secondo il principio di libera concorrenza e consente la rettifica dei ricavi quando il prezzo applicato si discosta dal valore normale di mercato.

  • Articolo 9, comma 3, TUIR

    Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    Il valore normale è determinato mediante un confronto con prezzi effettivamente praticati sul mercato per beni o servizi uguali o comparabili, tenendo conto delle condizioni commerciali e dello stadio di commercializzazione.

  • Articolo 10, legge n. 212/2000

    Il principio di tutela dell'affidamento non impedisce automaticamente successive contestazioni fiscali. Il fatto che una precedente verifica non abbia rilevato una violazione, soprattutto se riferita a un'altra annualità, non costituisce di per sé una garanzia di irrilevanza futura della medesima o di una diversa operazione.

  • Linee Guida OCSE in materia di transfer pricing

    Le operazioni tra imprese associate devono essere valutate applicando il principio di libera concorrenza, attraverso metodi di comparazione idonei a individuare il prezzo che sarebbe stato applicato tra imprese indipendenti.

Massime di principio

  • Nelle operazioni transfrontaliere tra società appartenenti allo stesso gruppo, il prezzo contrattuale non è necessariamente decisivo: l'Amministrazione può verificare se il corrispettivo corrisponde al valore normale di mercato.
  • Un confronto diretto con i prezzi praticati dalla stessa impresa a clienti indipendenti per beni o servizi uguali o comparabili costituisce un elemento probatorio particolarmente rilevante.
  • Differenze significative nelle percentuali di ricarico applicate a operazioni analoghe possono indicare un prezzo infragruppo non conforme al principio di libera concorrenza e giustificare una rettifica.
  • La documentazione dei criteri di determinazione dei prezzi, delle condizioni commerciali, dei costi, dei margini e delle differenze tra mercati o clienti è essenziale per sostenere la correttezza del transfer pricing.
  • L'assenza di contestazioni in una precedente verifica non crea, di regola, un affidamento vincolante per gli anni successivi, soprattutto quando si tratta di annualità o operazioni differenti.
  • La valutazione deve essere effettuata considerando la comparabilità delle transazioni, inclusi il prodotto, il mercato, il volume, lo stadio di commercializzazione, le funzioni svolte, i rischi assunti e le condizioni contrattuali.

Testo integrale

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