Cassazione Penale, Sentenza n. 33021/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di avvenuta espiazione della pena di anni otto di reclusione (sentenza 16/12/2008 Corte d'appello di Bari) inclusa nel cumulo disposto con provvedimento del Procuratore generale in data 16/02/2012, al fine di ottenere la pensione sociale. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo non consentito procedere allo scioglimento del cumulo per il fine dedotto. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza denunciando violazione di legge e richiamando il principio dello "scioglimento del cumulo" affermato dalla Corte costituzionale (richiamata dalla parte). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pur escludendo la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione precisa che la verifica dell'avvenuta espiazione della pena ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale rientra nella competenza del giudice del lavoro (o del giudice civile competente in materia previdenziale) e che la revoca/riconoscimento della prestazione deriva da un effetto amministrativo della condanna (normativa legge n. 92/2012 e interventi giurisprudenziali), pertanto il rimedio esperibile non era quello proposto in cassazione nel procedimento penale.
Norme richiamate
legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2
Prevede la revoca di determinate prestazioni previdenziali in caso di condanna per reati ostativi; distingue tra sanzione accessoria prevista in sentenza e l'effetto amministrativo di revoca per sentenze irrevocabili anteriori alla novella; consente il recupero delle prestazioni una volta eseguita completamente la pena se ricorrono i presupposti
sentenza Corte costituzionale n. 137/2021
Ha esteso la possibilità di accesso alle prestazioni anche a chi esegue la pena in regime alternativo, incidendo sull'interpretazione dei commi della legge n. 92/2012
giurisprudenza di legittimità
Sez.1, n. 11581 del 7.12.2018 (Marceca); Sez.7, n. 5169 del 10.11.2022 (Scuderi)
Hanno chiarito che la revoca del trattamento previdenziale è un effetto non penale della condanna e che la tutela giurisdizionale in materia previdenziale è devoluta al giudice civile/lavoro; distinguono l'effetto amministrativo dalla sanzione penale accessoria
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione
Corte cost. richiamata dalla parte: sentenza n. 33/2022
Citata dal ricorrente come principio di riferimento sullo "scioglimento del cumulo"; la Corte tuttavia nel provvedimento di legittimità rileva che la questione dello scioglimento ha rilievo anche ai fini non penali ma la tutela per gli effetti amministrativi è devoluta al giudice competente in materia previdenziale
Massime di principio
- La revoca o il ripristino di una prestazione previdenziale collegata a una condanna penale (es. pensione sociale) è un effetto amministrativo della condanna e la tutela giurisdizionale è in primo luogo di competenza del giudice civile/lavoro, non del giudice penale in Cassazione.
- Lo "scioglimento del cumulo" (valutazione separata delle pene concorrenti per accertare l'espiazione rispetto a un titolo ostativo) può essere effettuato dal giudice se rilevante per effetti extrapenali, ma la richiesta di accertamento dell'avvenuta espiazione ai fini previdenziali deve essere proposta al giudice competente per la materia previdenziale o nell'ambito del procedimento davanti all'ente erogatore.
- Se la questione riguarda esclusivamente l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena ai fini dell'ottenimento di una prestazione amministrativa, il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è spesso inammissibile: il rimedio adeguato è l'azione davanti all'ente erogatore e, in caso di diniego, il giudice civile competente.
- In casi simili è opportuno allegare e proporre con precisione la domanda davanti all'ente previdenziale o al giudice del lavoro, chiedendo espressamente lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica dell'espiazione; la via penale può essere utile solo se si richiedono provvedimenti penali specifici aventi effetti diretti sullo stato detentivo o sulla esecuzione della pena.
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