Cassazione Civile, Ordinanza n. 25133/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo originario per difetto di legittimazione della società richiedente il rimborso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali richiamate.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per il consumo di energia elettrica nel periodo maggio 2010-dicembre 2011. Dopo il diniego amministrativo e il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello ritenendo il tributo contrario alla direttiva 2008/118/CE e quindi non dovuto, con conseguente illegittimità del diniego di rimborso. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio in via preliminare il difetto di titolarità del rapporto tributario e di legittimazione ad agire della società, poiché l'imposta, al momento della fornitura, era dovuta dal fornitore dell'energia elettrica, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso; il consumatore finale può solo agire contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito, oppure eccezionalmente contro l'amministrazione se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, circostanza non ricorrente nel caso concreto. È stato quindi affermato che la società non poteva né presentare l'istanza di rimborso né impugnare il diniego.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988
la disposizione, ratione temporis applicabile, è stata richiamata come base dell'addizionale provinciale sull'accisa, ma la Corte ha ribadito che il rimborso può essere chiesto solo dal fornitore che sia soggetto passivo del prelievo al momento della fornitura.
l. n. 20 del 1989
citata come norma di conversione del d.l. n. 511 del 1988.
Direttiva 2008/118/CE
richiamata nel giudizio di merito come parametro di incompatibilità della disciplina interna, ma la Corte di cassazione ha deciso la causa su un profilo preliminare di legittimazione, senza esaminare il merito della compatibilità unionale.
utilizzato per la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere iniziato o proseguito e l'originario ricorso era inammissibile.
menzionato solo per segnalare le oscillazioni giurisprudenziali sulla legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso dell'addizionale.
Massime di principio
- Nel regime delle imposte/addizionali gravanti sul consumo di energia elettrica, il rimborso dell'indebito compete al soggetto che, al momento della fornitura, è tenuto al versamento del tributo, e cioè il fornitore, non il consumatore finale che abbia sostenuto economicamente l'onere.
- Il consumatore finale che abbia subito l'addebito del tributo può agire, di regola, nei confronti del fornitore con l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito; solo in via eccezionale può rivolgersi direttamente all'amministrazione se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione.
- Il difetto originario di titolarità del rapporto tributario e di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e determina l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio non avrebbe potuto essere validamente iniziato o proseguito per carenza assoluta di potestas iudicandi, non si forma giudicato implicito sulla decisione di merito e la Cassazione può definire la causa senza rinvio.
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