Cassazione Penale, Sentenza n. 16545/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la falsità del permesso di costruire n. 183/2010 rilasciato per un intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ritenendo che la falsità fosse stata determinata da un uso strumentale dell'istituto della cessione di cubatura/accorpamento di aree. I ricorrenti sostenevano che i requisiti urbanistici per il rilascio del permesso erano rispettati (compresa la qualificazione dell'opera come 'casa rurale' o 'fabbricato rurale'), che la Corte territoriale aveva valutato in modo errato la prova (basandosi in modo apodittico su materiale fotografico e su dichiarazioni di P.G. senza tener conto di contraddittori e accertamenti tecnici) e che non era stata data adeguata motivazione circa la non prossimità dei fondi cedenti (distanza accertata di 667 m) e altri elementi rilevanti per la legittimità dell'asservimento/accorpamento. Inoltre si contestavano vizi procedurali e di motivazione (richiamo a norme di NTA interpretate in modo non univoco, omissione di valutazioni richieste dalla sentenza rescindente, mancata rinnovazione dell'istruttoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato la decisione della Corte d'appello in sede di rinvio per carenze motivazionali: la Corte del rinvio non ha eseguito le valutazioni richieste dalla sentenza rescindente (in particolare sull'effettiva prossimità dei fondi cedenti e su elementi quali l'eventuale vincolo anche sui fondi cedenti e l'affollamento edilizio), si è basata su argomentazioni apodittiche e ha dichiarato la falsità del permesso senza adeguata motivazione. Per tali ragioni la pronuncia impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame (o per integrazione della motivazione e istruttoria) in conformità ai principi indicati dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)
Norma richiamata nella contestazione relativa alla conformità urbanistica dell'opera; la Corte ha valutato la liceità dell'edificabilità e la rilevanza del vincolo paesaggistico rispetto all'uso della cessione di cubatura
d.P.R. n. 380/2001, art. 27, comma 2 (e riferimenti alle NTA art. 27)
Richiamata dalla Corte territoriale per individuare prescrizioni particolari della zona E/1; la Cassazione osserva che l'interpretazione delle NTA non chiarisce di per sé la 'sicura falsità' del permesso e che eventuali ambiguità interpretative non sostituiscono un accertamento probatorio adeguato
d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-bis
Norma relativa ai vincoli paesaggistici invocata quale presupposto dell'illegittimità dell'intervento in assenza dei requisiti paesaggistici
codice penale, artt. 480 e 479 (richiami relativi a estinzione per prescrizione e riqualificazioni)
Rinvii sulla qualificazione dei reati di falso e sulla estinzione di alcuni profili per prescrizione; la Cassazione distingue la valutazione della responsabilità penale dalla sussistenza della falsità ai fini della declaratoria ai sensi dell'art. 537 c.p.p.
codice penale, art. 11 e art. 734
Norme penali richiamate nell'imputazione originaria; contestazioni connesse alla realizzazione del manufatto
codice di procedura penale, art. 537
La declaratoria di falsità di un atto ai sensi di questo articolo richiede un accertamento probatorio adeguato e una motivazione congrua: la Cassazione sottolinea che la dichiarazione di falsità non può fondarsi su motivazioni manifestamente illogiche o insufficienti
codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
Richiamato come possibile vizio procedurale lamentato dai ricorrenti (violazione di norme sul procedimento di appello/istruttoria); la Corte segnala la rilevanza della rinnovazione dell'istruttoria quando i giudizi successivi mutano la valutazione dei fatti
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) (vizio di motivazione)
Fondamento della censura sulla motivazione insufficiente della Corte d'appello in sede di rinvio
Massime di principio
- La declaratoria giudiziale di falsità di un permesso amministrativo ai sensi dell'art. 537 c.p.p. richiede motivazione puntuale e supportata da adeguata prova: affermazioni apodittiche o basate solo su materiale fotografico non sono sufficienti.
- Quando la legittimità di un permesso di costruire si regge su strumenti negoziali come la cessione di cubatura o l'accorpamento di aree, il giudice deve valutare espressamente la 'prossimità' dei fondi cedenti (e la presenza di vincoli anche su detti fondi) e l'impatto sull'assetto territoriale; l'assenza di tale analisi può rendere la decisione viziata.
- La qualificazione dell'opera (casa rurale/fabbricato rurale vs villa padronale) incide sulla liceità del permesso: è necessario valutare la corrispondenza tra progetto, destinazione d'uso e requisiti richiesti dalle NTA/comune, senza affidarsi a interpretazioni indeterminate della normativa locale.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso ideologico richiede elementi probatori chiari; non è sufficiente dimostrare discrepanze formali se non emerge con certezza la volontà dolosa di ingannare l'autorità.
- Se la Corte di cassazione annulla una decisione per vizi motivazionali e rinvia il giudizio, il giudice del rinvio è vincolato alle indicazioni della sentenza rescindente e deve integrare o rinnovare l'istruttoria secondo i profili indicati; la mancata ottemperanza a tali indicazioni giustifica nuova cassazione.
- Fotografie e dichiarazioni di polizia giudiziaria hanno valore probatorio, ma vanno valutate insieme ad accertamenti tecnici (perizie, misurazioni) e al contraddittorio; la prova tecnica deve essere adeguatamente considerata e motivata.
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