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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16552/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto personalmente da Stella Ferretti contro il decreto di sequestro probatorio del 15/10/2025. Il Tribunale aveva ritenuto la Ferretti "terza interessata" e, perciò, aveva ritenuto necessaria la costituzione mediante difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod.proc.pen., con conseguente inammissibilità dell'istanza personale. La ricorrente contestava la qualificazione, sostenendo di essere indagata nel procedimento (notifiche come indagata, contenuto del decreto che indica le investigazioni rivolte verso di lei, iscrizione nel procedimento genetico originario come indagata, e precedente istanza di riesame personalmente proposta e accolta), e quindi di poter proporre personalmente il riesame ai sensi degli artt. 324 e 582 cod.proc.pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la qualificazione primaria è sostanziale e non meramente formale: va valutato se il soggetto abbia concretamente la qualità di indagato (indagini rivolte verso di lui e contestazione di reati) o quella di terzo interessato. Alla luce degli elementi prodotti (notifiche nella qualità di indagata, contenuto del decreto che indica investigazioni dirette a reperire prove a carico della Ferretti, collegamento con il procedimento genetico ove era iscritta come indagata, e precedente riesame trattato sul merito), la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse indagata e non terza interessata. Ne è conseguito che la Ferretti poteva proporre personalmente l'istanza di riesame ex artt. 324, commi 1 e 2, e 582, comma 1-bis, cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del Riesame di Roma per l'esame di merito dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 324 cod.proc.pen. (commi 1 e 2)

    Riconosce all'indagato la facoltà di proporre personalmente istanza di riesame contro provvedimenti restrittivi; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che l'indagato non è obbligato a stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale.

  • art. 582 cod.proc.pen. (comma 1-bis)

    Prevede la possibilità per l'indagato/imputato di proporre personalmente il riesame dei decreti di sequestro; la Corte l'ha interpretata in combinato con l'art. 324 per garantire tutela immediata dei diritti della persona sottoposta ad indagini.

  • art. 100 cod.proc.pen.

    Stabilisce l'obbligo di procura speciale per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; il principio di necessità di procura speciale riguarda i terzi interessati che intendono stare in giudizio, ma non può essere automaticamente esteso all'indagato se la qualificazione sostanziale è quella di indagato.

Massime di principio

  • La qualificazione tra "indagato" e "terzo interessato" va effettuata secondo criteri sostanziali e non meramente formali: si valuta se le indagini sono effettivamente dirette verso la persona e se sono contestate ipotesi di reato a suo carico.
  • Elementi utili per dimostrare la qualità di indagato: notifiche formali riportanti la qualifica di indagato, contenuto del decreto che indica investigazioni dirette a reperire prove a suo carico, iscrizione nel registro degli indagati nel procedimento genetico da cui è nato lo stralcio, e precedenti atti processuali (es. riesami precedenti).
  • Se la persona è indagata, ha il diritto di proporre personalmente l'istanza di riesame ai sensi degli artt. 324 e 582 cod.proc.pen.; la mancata assistenza di difensore munito di procura speciale non determina inammissibilità dell'istanza personale dell'indagato.
  • Se la persona è qualificabile come terzo interessato (estraneo al rapporto penale ma subisce effetti del sequestro), deve costituirsi tramite difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod.proc.pen.; in tal caso la domanda personale è inammissibile.
  • Per il difensore: quando si contesta la mancata ammissione del riesame per carenza di procura speciale, occorre produrre e documentare elementi fattuali che dimostrino la qualità sostanziale di indagato (relate di notifica, contenuto decreti, atti del procedimento genetico).
  • In situazioni dubbie la giurisprudenza preferisce privilegiare la tutela degli interessi della persona sottoposta ad indagini: se esistono elementi concreti che indicano che le investigazioni sono rivolte contro la persona, il giudice deve riconoscere la qualità di indagato e ammettere l'impugnazione personale.

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