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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24651/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato di energia elettrica. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni già esaminate in appello e mirava, in realtà, a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto incensurabile in cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze, trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata e non frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.

    Nel testo non emergono richiami normativi utili diversi dalla qualificazione del reato come furto; la norma è richiamata solo indirettamente dal riferimento al reato contestato, ma il testo non ne riporta il numero.

  • art. 133 c.p.

    La sentenza richiama in sostanza il criterio di adeguatezza della pena nella giustificazione dell'equivalenza tra circostanze, senza citare espressamente la disposizione; l'argomentazione valorizza la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione vengono dichiarate inammissibili perché mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • La motivazione sull'equivalenza tra circostanze è sufficiente quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e spiega che la soluzione adottata è quella ritenuta più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concreta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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