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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13651/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore, assunto a tempo determinato dal 1999 e progressivamente prorogato, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento di una più favorevole progressione economica orizzontale nella categoria C del comparto regionale, con passaggio prima a C6 per il periodo 1.3.2005-31.12.2007 e poi a C7 dal 1.1.2008. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che essa fosse preclusa da una conciliazione giudiziale sottoscritta il 1.6.2010, con la quale il lavoratore aveva accettato l'adeguamento alla posizione C5 con decorrenza 1.1.2003 e aveva rinunciato ad altre pretese già coltivate in precedenti giudizi; aveva inoltre ritenuto che la questione fosse già dedotta o deducibile nei giudizi precedenti, e che comunque non vi fosse il presupposto per ottenere la successiva progressione a C7. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il giudicato alla conciliazione giudiziale, perché i precedenti giudizi avevano riguardato una diversa causa petendi, fondata sull'Accordo di riclassificazione del personale regionale e non sull'art. 109 del CCRL 2002-2005, norma che invece sorreggeva la domanda proposta nel presente processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come violazione dell'art. 2909 c.c., non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza di appello, la quale non si fondava su un giudicato in senso tecnico ma sull'interpretazione e sugli effetti della conciliazione giudiziale del 1.6.2010, qualificata come atto negoziale transattivo. La Suprema Corte ha ribadito che la conciliazione giudiziale, pur intervenendo nel processo, è espressione dell'autonomia negoziale delle parti; il suo contenuto va interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e l'accertamento interpretativo è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione viziata. Poiché il ricorso si limitava a contrapporre una diversa lettura dell'accordo senza indicare specifiche violazioni delle regole ermeneutiche, il motivo è stato giudicato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l'erronea applicazione del giudicato; la Corte ha chiarito che la decisione di merito non si fondava sul giudicato in senso tecnico ma sugli effetti della conciliazione giudiziale come atto negoziale transattivo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il verbale di conciliazione giudiziale, quale atto negoziale, deve essere interpretato secondo i criteri ermeneutici contrattuali.

  • art. 185 c.p.c.

    La conciliazione giudiziale è un istituto processuale che chiude il giudizio in cui interviene, ma genera anche effetti sostanziali derivanti dall'accordo tra le parti.

  • art. 420 c.p.c.

    Rientra tra le disposizioni che disciplinano la conciliazione giudiziale nel processo del lavoro.

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    La conciliazione giudiziale richiede le formalità previste dalla disposizione attuativa richiamata dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La conciliazione giudiziale, pur intervenendo nel processo, ha natura negoziale e i suoi effetti vanno ricostruiti come quelli di una transazione, non come quelli del giudicato in senso tecnico.
  • L'oggetto di una transazione o conciliazione non si individua solo dal tenore letterale delle clausole, ma dall'oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre con reciproche concessioni.
  • L'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente e giuridicamente viziata.
  • La deduzione di violazione delle regole di interpretazione contrattuale richiede una critica specifica in iure, non la mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Una censura che attacchi una ratio decidendi apparente o marginale, senza confrontarsi con la ratio effettiva posta a fondamento della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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