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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24456/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure mosse non rientrassero nei limiti dell'impugnazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e fossero comunque generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena concordata in relazione a un reato tributario commesso in concorso, con pene rispettivamente di anni 2 di reclusione e anni 1 e mesi 4 di reclusione. Dal testo emerge che i ricorrenti contestavano il contenuto della decisione, ma le doglianze in punto pena erano ritenute del tutto generiche. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto fuori dai casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non risultavano dedotti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata come titolo del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice indicata nel capo di imputazione, relativa al reato tributario oggetto del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo entro questi specifici e tassativi limiti; censure diverse o generiche sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti fuori dai casi consentiti.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • Nel ricorso avverso il patteggiamento non sono deducibili censure generiche sulla misura della pena se non si prospetta l'illegalità del trattamento sanzionatorio o uno degli altri vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti per legge, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste, incluse spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPatteggiamentoFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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