Cassazione Civile, Sentenza n. 23550/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva accolto l'appello degli originari attori e dichiarato nulla la delibera assembleare del 9.2.2009, riconoscendo ai due condomini il diritto di transito carrabile sul marciapiede condominiale e condannando l'amministratore (Stefano Avio) e gli intervenuti al rimborso delle spese. I ricorrenti in Cassazione contestavano: (i) l'affermazione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'amministratore senza autorizzazione assembleare; (ii) la valutazione sotto il profilo dell'art. 1102 c.c. circa la natura dell'uso del marciapiede (se mero uso più intenso o innovazione vietata); (iii) la condanna degli intervenuti al rimborso delle spese del primo grado pur essendo intervenuti solo in appello; inoltre Avio deduceva nullità e carenza di motivazione e violazione del contraddittorio nella condanna personale alle spese ex art.94 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto il primo e il terzo motivo del ricorso del condominio e dei condomini (relativi alla legittimazione dell'amministratore a costituirsi senza autorizzazione e alla ingiustificata condanna degli intervenuti alle spese di primo grado), accolto il primo motivo del ricorso di Stefano Avio (stesso profilo di legittimazione), respinto il secondo motivo del condominio (art.1102 c.c.). Perciò la sentenza della Corte d'appello n.624/2015 viene cassata nei limiti dei motivi accolti e rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo giudizio anche sulla regolamentazione delle spese; gli altri motivi di Avio sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre enunciato il principio che l'amministratore può resistere all'impugnazione di deliberazioni assembleari senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea quando tale attività rientra nelle sue attribuzioni (esecuzione e difesa delle deliberazioni, atti conservativi delle parti comuni). Infine la Corte ha ritenuto indebita la condanna al rimborso delle spese di primo grado degli intervenuti comparsi solo in appello.
Norme richiamate
Evidenziato come attributo dell'amministratore sia l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; da ciò deriva la legittimazione a proporre impugnazione e a resistere senza autorizzazione assembleare quando si difendono deliberazioni assembleari
Richiamato per affermare che l'amministratore può essere convenuto e, correlativamente, ha titolarità a resistere anche per questioni relative alle parti comuni; giustifica la legittimazione passiva e attiva dell'amministratore nelle liti su parti comuni
Esaminato in relazione alla conversione dell'uso del bene comune: la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che un uso più intenso, limitato e non continuativo, non integri di per sé una innovazione vietata che alteri la destinazione del bene comune
Richiamato per censurare la condanna degli intervenuti in appello al rimborso delle spese di primo grado: la condanna alle spese riguarda solo le parti processuali del relativo grado, quindi chi interviene solo in appello non può essere condannato per le spese del primo grado
Discusso in relazione alla condanna personale dell'amministratore alle spese: la Corte ha ritenuto il profilo privo di rilievo dopo aver riconosciuto la legittimazione dell'amministratore; resta il principio che l'applicazione ex officio di art.94 richiede motivazione e, se incide sul contraddittorio, osservanza degli indici procedurali (cfr. art.101)
Richiamato rispetto alla possibilità che la Corte territoriale, nel condannare ex officio ai sensi dell'art.94, debba assegnare termine per il contraddittorio; questione sollevata da Avio ma assorbita dalla decisione sul primo motivo
Norma procedurale invocata come parametro di cassazione per i motivi di diritto (violazione di legge e nullità), utilizzata quale norma di riferimento per l'ammissibilità dei motivi
Richiamato per enunciare il principio di diritto che la Corte ha espresso e che dovrà essere seguito in sede di rinvio
Richiamata in tema di contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo di versamento di ulteriore somma per i ricorrenti cassazionisti alla luce dell'esito parzialmente favorevole
Massime di principio
- L'amministratore di condominio può proporre o resistere a impugnazioni di delibere assembleari senza preventiva autorizzazione o successiva ratifica dell'assemblea quando l'azione rientra nelle sue attribuzioni ordinarie (difesa/esecuzione delle deliberazioni e atti conservativi sulle parti comuni).
- Quando la controversia concerne l'uso delle parti comuni l'amministratore ha legittimazione a resistere anche senza deliberazione assembleare, specialmente se la questione è connessa alla conservazione dei diritti condominiali.
- L'utilizzo più intenso di una parte comune (es. marciapiede) non integra automaticamente una innovazione vietata ai sensi dell'art.1102 c.c.: occorre valutare entità, continuità e qualità dell'uso e l'eventuale pregiudizio per gli altri condomini.
- Chi interviene in giudizio solo in appello non può essere condannato a rifondere le spese del primo grado, poiché la condanna alle spese riguarda le parti del relativo grado processuale.
- Se il giudice intende applicare ex officio misure sanzionatorie o condannare ai sensi dell'art.94 c.p.c. bisogna porre attenzione al rispetto del contraddittorio (art.101 c.p.c.) e fornire adeguata motivazione; la carenza di questi requisiti può essere censurata in Cassazione.
- In situazioni analoghe valutare preliminarmente se la controversia sia strettamente connessa a una deliberazione assembleare: se sì, l'amministratore può legittimamente intervenire senza autorizzazione; altrimenti è consigliabile ottenere apposita delibera o ratifica.
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