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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11129/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni creditori avevano promosso espropriazione presso terzi nei confronti di due Ministeri, in forza di un titolo esecutivo giudiziale, pignorando crediti che l'amministrazione vantava verso l'agente della riscossione subentrato ad Equitalia. I Ministeri avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando, tra l'altro, la legittimazione passiva esecutiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione e la corretta quantificazione delle somme ancora dovute. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente sul quantum. In appello entrambe le parti avevano impugnato; la Corte d'appello aveva rigettato i motivi relativi a legittimazione e pignorabilità, ma sulla quantificazione aveva deciso solo questioni preliminari, rimettendo il resto al definitivo. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, deducendo quattro motivi riferiti alla parte della decisione che riguardava la determinazione del credito residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché diretto contro una sentenza d'appello non definitiva che, sui motivi inerenti al quantum ancora dovuto, aveva deciso solo questioni preliminari di merito senza definire neppure parzialmente il giudizio; tali censure sarebbero state proponibili solo con l'impugnazione della successiva sentenza definitiva, senza necessità di riserva. Il ricorso incidentale dei Ministeri è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine semestrale per l'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all’esecuzione

    è la base dell'opposizione proposta dai debitori esecutati per contestare legittimazione, pignorabilità e quantum dell'esecuzione

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    ricorso per cassazione immediato avverso sentenza non definitiva

    il ricorso immediato è inammissibile quando la sentenza non definitiva decide solo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito senza definire, neppure in parte, il processo davanti al giudice a quo

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    ricorso incidentale tardivo

    il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    il ricorso incidentale era tardivo perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale e il deposito di memoria

  • art. 101 c.p.c.

    comma 1 aggiunto dalla novella n. 69/2009

    non applicabile al giudizio perché instaurato in primo grado prima della novella

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza non definitiva è inammissibile se la decisione impugnata si limita a risolvere questioni preliminari o pregiudiziali senza definire, neppure parzialmente, la controversia; l'impugnazione va proposta unitamente alla sentenza definitiva successiva.
  • Nell'opposizione esecutiva fondata su motivi autonomi, ciascun motivo conserva autonoma identità; il giudice non può accogliere l'opposizione per ragioni diverse da quelle originariamente dedotte dall'opponente.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese nei confronti del solo ricorrente principale.
  • In presenza di decisione non definitiva che rinvia al definitivo la verifica del quantum, la mera enunciazione di criteri di calcolo o l'apertura di un contraddittorio su un possibile errore materiale non integra una definizione parziale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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