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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03173/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/05/2025 che lo aveva condannato a nove mesi di reclusione per minaccia aggravata e lesioni personali semplici (trauma contusivo con prognosi di 3 giorni) nei confronti di Antonio Buttari. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, la quale era coinvolta in procedimenti reciproci e si contestava la valenza probatoria di una videoripresa e del referto di pronto soccorso (lesioni alla rachide cervicale ritenute incompatibili con la dinamica denunciata); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 612, secondo comma, cod. pen., per mancata valutazione della prova circa l'effettiva pronuncia della frase minacciosa attribuita all'imputato e per aver equivocato sul contenuto dell'aggravante di minaccia di morte. Successivamente è stato acquisito il certificato di morte del ricorrente, dal quale risultava il decesso avvenuto il 31/07/2025; il P.G. ha chiesto la dichiarazione di non doversi procedere per morte dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto che la morte del ricorrente esaurisca il rapporto processuale, precludendo qualsiasi pronuncia di merito o proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., e ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen., conformandosi alla giurisprudenza dominante che preferisce tale formula. Il certificato di morte del Comune di Barletta, acquisito agli atti, è stato ritenuto prova del decesso intervenuto il 31/07/2025, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    Norma relativa al reato di minaccia aggravata; nel ricorso si contestava l'accertamento della pronuncia della frase minacciosa e la corretta applicazione dell'aggravante, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito a causa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Norma che impedisce la pronuncia di proscioglimento nel merito quando il processo si estingue per causa sopravvenuta (ad es. morte dell'imputato); la Corte ha richiamato tale disposizione per escludere ogni decisione di merito.

  • art. 150 cod. pen.

    Norma che dispone l'estinzione del reato a seguito di morte del reo; la Corte ha ritenuto estinto il reato in base a questa disposizione.

  • art. 620, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per motivare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando sussiste la causa estintiva per morte dell'imputato; la Corte ha preferito questa formula rispetto ad altre usate in passato (improcedibilità, inammissibilità).

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, il procedimento penale si estingue e la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato; la sentenza impugnata va in genere annullata senza rinvio.
  • La morte del reo impedisce alla Corte di legittimità di pronunciarsi sul merito (non è possibile un proscioglimento sostanziale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.), per cui le questioni di prova e di diritto sollevate restano senza esame sostanziale.
  • Per ottenere l'effetto processuale della estinzione, le parti (difesa o pubblica amministrazione) devono segnalare e documentare tempestivamente il decesso (es. produzione del certificato di morte) alla cancelleria competente.
  • L'annullamento senza rinvio non equivale a una assoluzione o a una decisione favorevole nel merito: elimina gli effetti penali della sentenza impugnata in virtù dell'estinzione del reato, ma non risolve le questioni di fatto e di prova sottese alla condanna.
  • Le eventuali azioni civili (risarcitorie) e i diritti delle parti offese possono seguire percorsi separati e non sono automaticamente estinti dalla morte dell'imputato; va verificata la sorte delle pretese civili e dei crediti eventualmente azionati.

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