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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37580/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo aveva sostanzialmente confermato il decreto di primo grado con cui era stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il proposto ha impugnato il decreto con un unico motivo, deducendo la risalenza nel tempo dei fatti valorizzati come manifestazione di pericolosità sociale. La Corte di cassazione rileva però che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la motivazione della Corte territoriale sulla sproporzione tra redditi leciti e capacità economica ritenuta incompatibile con essi. Tale doglianza è ritenuta non deducibile in sede di legittimità, nei limiti di ricorribilità previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, e comunque non evidenzia vizi motivazionali radicali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    la Corte richiama il limite legale al sindacato di legittimità sulle decisioni in materia di misure di prevenzione, escludendo la deducibilità di censure che attaccano il merito della valutazione di pericolosità sotto veste di violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692

    viene richiamato il principio secondo cui il vizio motivazionale rilevante è solo quello radicale, tale da rendere l'apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di prevenzione, non sono deducibili censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge, sostanzialmente contestino la valutazione di merito compiuta dal giudice sulla pericolosità sociale.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile solo se l'apparato argomentativo del provvedimento sia del tutto mancante o così carente da risultare privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La semplice contestazione della risalenza nel tempo dei fatti o della lettura delle circostanze economiche poste a base della misura non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione, quando la motivazione territoriale abbia esaminato compiutamente gli elementi rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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