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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37553/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente riproduttivi delle doglianze già proposte in appello e disattese, privi di specificità e di reale correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata; il primo motivo è stato anche considerato versato in fatto, poiché fondato su circostanze non emergenti dalla pronuncia impugnata. Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta completa e coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza; quanto all'attenuante del danno di lieve entità, la Corte ha osservato che, per il suo riconoscimento, il danno deve essere lievissimo, condizione non ravvisata.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, richiedendo un danno lievissimo per essere riconosciuta

  • art. 133 c.p.

    criterio per la valutazione concreta della recidiva e del rapporto tra precedenti penali e fatto per cui si procede

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione dei motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello, quando manchi una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi non siano specifici o difettino di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile anche quando sia fondato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, perché introduce una critica non consentita in sede di legittimità.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione concreta e un apprezzamento complessivo, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se questi ultimi siano indice di una perdurante inclinazione al delitto e non di una mera ricaduta occasionale.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno sia addirittura lievissimo; in difetto di tale connotazione, l'attenuante non può essere riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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