Cassazione Penale, Ordinanza n. 37550/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 496 c.p. I motivi dedotti erano tre: il primo lamentava vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del reato; il secondo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione di censure già disattese in appello e quindi non specifico; il secondo era generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi a sostegno della censura; il terzo era manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente sul diniego delle attenuanti generiche richiamando indici personali e fattuali ritenuti decisivi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del falso per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; la sentenza presuppone la conferma della condanna per tale reato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata, ma il motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile, senza scrutinio nel merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare con precisione le ragioni di doglianza; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico e inammissibile.
È il fondamento della condanna dell'impugnante in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, perché tale doglianza difetta di specificità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: il motivo è generico quando non indica gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della critica e non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione il vizio dedotto.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere supportata da una puntuale allegazione degli elementi che rendono il fatto particolarmente tenue; la censura che non spieghi perché la motivazione di merito sia erronea è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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