Cassazione Penale, Ordinanza n. 37552/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato e la recidiva reiterata, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 495 c.p. I motivi erano due: 1) violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale e al riconoscimento della recidiva reiterata; 2) vizio di motivazione per asserito travisamento dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano inammissibili per difetto di specificità e per mancanza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata: quanto alla responsabilità, il ricorso non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato come l'identificazione del soggetto partecipe all'atto fosse un momento fondamentale dell'attività attestatrice del pubblico ufficiale e come la produzione del documento, in fotocopia o in originale, avesse inciso su tale attività; quanto alla recidiva, il ricorrente non contrastava specificamente la motivazione sulla perdurante rilevanza della precedente condanna nonostante l'esecuzione della pena in detenzione domiciliare o il condono, né la spiegazione sull'irrilevanza del meccanismo estintivo di cui all'art. 445 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, per la quale era stata confermata la condanna.
art. 99 c.p.
Richiamato per affermare la rilevanza pregiudicante della precedente condanna ai fini della recidiva, anche se la pena era stata eseguita in detenzione domiciliare o condonata.
art. 445 c.p.p.
Richiamato in relazione al meccanismo estintivo che il ricorrente non aveva specificamente confutato; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che, oltre a essere eventualmente generici o indeterminati, non siano correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, poiché il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza censurata.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non può risolversi in una critica meramente assertiva o astratta: il ricorrente deve misurarsi con l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli elementi di travisamento o illogicità.
- Ai fini della recidiva, la precedente condanna può conservare rilievo anche se la pena è stata eseguita in detenzione domiciliare o condonata; non è sufficiente, per escluderne gli effetti, un generico richiamo a cause estintive o a modalità esecutive della pena.
- Quando la sentenza di merito spiega che un certo dato fattuale era decisivo per l'attività attestatrice del pubblico ufficiale e che la condotta ha inciso su tale attività, il ricorso deve contestare specificamente tale passaggio argomentativo, altrimenti difetta di specificità e va dichiarato inammissibile.
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