Cassazione Penale, Ordinanza n. 37549/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. I motivi dedotti attenevano: ai primi due, alla pretesa erronea applicazione dell'art. 216 l. fall., contestando il riconoscimento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; al terzo, al vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo; al quarto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche per vizio di motivazione e violazione di legge. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta ascritta non integrasse la bancarotta e che la motivazione della decisione di merito fosse carente, oltre a lamentare la mancata concessione del trattamento di favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle censure già svolte in appello e disattese con motivazione congrua, nonché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto. Ha ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore di diritto risponde unitamente a quello di fatto quando ometta di impedire l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, essendo sufficiente, sul piano soggettivo, la generica consapevolezza delle condotte distrattive dell'amministratore effettivo o, per il prestanome, anche l'accettazione del rischio dell'evento. Ha inoltre affermato che la mancata riscossione di un credito può integrare condotta depauperativa rilevante ai fini dell'art. 216 l. fall., perché il patrimonio comprende anche le ragioni di credito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente teorico; il quarto perché manifestamente infondato, essendo sufficiente, nel diniego delle attenuanti generiche, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi. All'esito, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; integra la condotta anche la mancata riscossione di un credito e la distrazione di beni sociali, con rilevanza del concorso omissivo dell'amministratore di diritto che non impedisca l'evento dovuto.
art. 133 c.p.
non espressamente citato; il riferimento alle attenuanti generiche implica che il giudice può fondare il diniego sugli indici ritenuti decisivi e rilevanti.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risponde anche l'amministratore di diritto che, pur formalmente titolare della carica, ometta di impedire le condotte distrattive dell'amministratore di fatto, quando aveva un obbligo giuridico di vigilanza e impedimento dell'evento.
- Per la responsabilità dell'amministratore di diritto non è necessaria la prova di una partecipazione materiale alla distrazione: è sufficiente la consapevolezza generica delle condotte illecite dell'amministratore effettivo, ovvero, nel caso del prestanome, l'accettazione del rischio che l'evento tipico si verifichi.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il patrimonio sociale va inteso in senso ampio e comprende anche le ragioni di credito; pertanto la mancata riscossione di un credito, se depauperativa, può integrare condotta rilevante ai fini dell'art. 216 l. fall.
- In cassazione non sono deducibili censure che si limitino a reiterare motivi già proposti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; tali doglianze sono non specifiche e solo apparenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli prospettate dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37536/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37538/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37550/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37552/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37553/2025 del 18/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37558/2025 del 18/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →