Cassazione Civile, Ordinanza n. 12337/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (produttore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione edilizia di un immobile, nel quale furono impiegate lastre di marmo poi ritenute affette da vizi. Dopo un decreto ingiuntivo per il pagamento dei corrispettivi delle opere, si svilupparono opposizioni e domande di manleva lungo la catena contrattuale: la società appaltatrice chiamò in causa la fornitrice del marmo, la quale a sua volta evocò la società produttrice delle lastre. La società produttrice, divenuta soccombente in parte in appello, ricorse per cassazione con sette motivi, deducendo: 1) nullità/inopponibilità dell’accertamento tecnico preventivo per asserita irregolarità della notificazione dell’atto alla società; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulle garanzie improprie, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il suo unico contraddittore fosse la sola fornitrice e nel precluderle le contestazioni sulla quantificazione del danno sofferto dal committente finale; 3) tardività della denuncia dei vizi e erronea individuazione del dies a quo ai fini dell’art. 1495 c.c., assumendo che i vizi fossero già emersi prima del sopralluogo considerato dalla corte d’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e fondato il sesto; ha quindi accolto il ricorso nei limiti dei motivi accolti, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso e quella di tardività del controricorso, ha rigettato il primo motivo sul vizio di notifica dell’ATP perché la notifica alla società era valida ai sensi dell’art. 145 c.p.c. nelle mani di persona addetta alla ricezione degli atti, senza necessità di ulteriore raccomandata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nella garanzia impropria collegata alla c.d. vendita a catena l’impugnazione del garante può investire anche i capi della sentenza relativi al rapporto principale e al danno, non essendo corretto limitare la sua posizione processuale al solo rapporto di garanzia con il soggetto immediato. Ha accolto anche il motivo sulla decadenza ex art. 1495 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva individuato il dies a quo sulla base di un mero aggravamento dei vizi e non della loro effettiva manifestazione, mentre l’onere di provare la tempestività della denuncia incombeva sull’acquirente. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto enunciati; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
La notificazione alle persone giuridiche è valida se eseguita presso la sede mediante consegna a persona incaricata di ricevere le notificazioni o ad altra persona addetta alla sede; non occorre ulteriore raccomandata quando l’atto sia consegnato a soggetto rientrante in tali categorie.
Se il termine scade di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, anche per gli atti processuali da compiersi fuori udienza.
Il controricorso è tempestivo se notificato entro il termine stabilito per il deposito del ricorso, secondo il computo del termine applicabile.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla chiamata in causa e ai rapporti di garanzia, ma non accolto come fondamento autonomo della decisione.
Richiamato per sostenere l’estensione del contraddittorio e la legittimazione a impugnare nelle cause legate da pregiudizialità-dipendenza.
Richiamato nel motivo sulla notifica dell’atto, in combinazione con la disciplina speciale della notificazione a mezzo posta.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
La disciplina della notificazione postale rileva solo se il piego non sia consegnato personalmente al destinatario; nel caso deciso, non era necessaria l’ulteriore raccomandata perché la consegna era avvenuta a soggetto idoneo ai sensi dell’art. 145 c.p.c.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
Disposizione richiamata nel motivo sulla notifica dell’atto a mezzo posta; la Corte la interpreta in coordinamento con l’art. 145 c.p.c.
Eccepita la tardività della denuncia dei vizi, l’onere di provare di avere denunciato entro il termine di legge grava sull’acquirente; il dies a quo deve essere individuato nella reale manifestazione dei vizi, non in un mero aggravamento successivo.
Richiamato nei principi di diritto finali per qualificare la tutela contrattuale dell’acquirente nella vendita a catena e, per analogia, dell’appaltatore rispetto al venditore immediato dei materiali.
Richiamato in analogia all’appalto come corrispondente tutela contrattuale per i danni connessi all’inadempimento o ai vizi dell’opera/materiali.
Richiamato per fondare la tutela extracontrattuale dell’appaltatore nei confronti del responsabile dei vizi dei materiali posti in opera, rispetto alle somme dovute al committente.
Usato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.
Usato come parametro di legittimità per i motivi di nullità processuale e violazione delle norme sul contraddittorio.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti giudiziari alle persone giuridiche, la consegna presso la sede a persona incaricata di ricevere le notificazioni o ad altra persona addetta alla sede perfeziona regolarmente il procedimento notificatorio, senza necessità dell’ulteriore avviso postale previsto per il solo caso di mancata consegna personale al destinatario.
- Nelle controversie di garanzia impropria collegate a una catena contrattuale, il garante che impugna la decisione può contestare anche i capi della sentenza relativi al rapporto principale e alla quantificazione del danno, quando questi costituiscono il presupposto della garanzia azionata.
- In tema di appalto, quando i materiali siano acquistati da terzi e posti in opera dall’appaltatore, questi si trova in posizione analoga all’acquirente nella vendita a catena e può far valere sia la tutela contrattuale verso il proprio dante causa immediato sia la tutela conseguente ai danni sofferti per i vizi dei materiali nei confronti del responsabile a monte.
- In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, se il venditore eccepisce la tardività della denuncia, grava sull’acquirente l’onere di provare che la denunzia è stata proposta nel termine di legge.
- Il termine per proporre impugnazione che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, trattandosi di termine processuale da compiersi fuori udienza.
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