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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35290/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, di rapina aggravata e lesioni personali. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo che la sentenza di merito avesse erroneamente valutato le prove e la attendibilità della persona offesa, oltre a richiamare gli artt. 192 e 530 c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 c.p., assumendo che la propria condotta non integrasse un apporto causalmente rilevante. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 114 e 62-bis c.p., l'omessa esclusione della recidiva, il mancato adeguamento della pena alla riduzione prevista dall'art. 628 c.p. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, e il diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili o manifestamente infondate, perché riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello, dirette a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione, e comunque sorrette da una motivazione di merito non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo non specifici e sostanzialmente reiterativi delle censure di appello, oltre che diretti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha reputato infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego del concorso anomalo, delle attenuanti richieste, della riduzione connessa alla lieve entità del fatto e della pena sostitutiva, valorizzando la gravità della condotta, i precedenti specifici e una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.

    richiamati come base della contestazione di rapina aggravata in concorso; la Corte non rivede nel merito l'accertamento della responsabilità e rileva che la motivazione di appello sulla sussistenza del dolo di rapina è congrua.

  • artt. 110, 582, 585 c.p.

    richiamati come base della contestazione di lesioni personali in concorso, senza specifiche censure accolte in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ribadisce che la rivalutazione del compendio probatorio è preclusa in cassazione.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato per sostenere l'insufficienza della prova; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 116 c.p.

    invocato per contestare la configurabilità del concorso anomalo; la Corte reputa la doglianza reiterativa e infondata, perché la Corte di merito ha escluso il concorso anomalo sulla base della dinamica dei fatti e della condotta del ricorrente.

  • art. 114 c.p.

    richiamato per il mancato riconoscimento di un'attenuante; la Corte ritiene la censura infondata alla luce della motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per le attenuanti generiche; il diniego è ritenuto adeguatamente motivato in ragione dei precedenti specifici e della gravità del fatto.

  • art. 628 c.p.

    richiamato in relazione alla riduzione sanzionatoria per rapina di lieve entità come interpretata dalla Corte costituzionale n. 86/2024; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello e comunque manifestamente infondata in presenza di una rapina ritenuta grave.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 maggio 2024, n. 86

    richiamata dal ricorrente per sostenere la riduzione della pena nei casi di lieve entità; la Corte osserva che la questione non era stata proposta in appello e, in ogni caso, il fatto è stato ritenuto grave.

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato per la richiesta di pena sostitutiva; il diniego è ritenuto congruamente motivato sulla base di una prognosi sfavorevole di non reiterazione e dei precedenti penali.

  • art. 624 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, se non contengono una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del materiale probatorio o una "rilettura" dei fatti; tale attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La contestazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede di confrontarsi con la concreta ricostruzione della dinamica dei fatti e della condotta del singolo concorrente; se il giudice di merito ha motivato in modo congruo sull'esclusione del concorso anomalo, la censura che pretenda una diversa lettura è inammissibile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando la sentenza di merito dia conto, con motivazione logica, dei criteri seguiti per negare attenuanti, riduzione di pena o pene sostitutive, valorizzando gravità del fatto, precedenti e prognosi di futura recidiva.
  • La riduzione di pena connessa alla lieve entità della rapina non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata proposta in appello, e comunque è incompatibile con una ricostruzione del fatto qualificata dal giudice di merito come grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

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