Cassazione Penale, Sentenza n. 23880/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 c.p.p., sostenendo l'assenza delle esigenze cautelari in quanto non sarebbe dimostrata la concreta possibilità che possa reiterare condotte analoghe a quella oggetto d'indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse una diversa valutazione degli elementi di fatto e non una doglianza idonea a far emergere violazione di specifiche norme o una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame era stato ritenuto aver fornito motivazione logica e coerente, richiamando le modalità delle condotte, la preordinazione, la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la precedente misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma indicata come titolo di reato per cui è stata applicata la misura cautelare; la Corte non ha svolto un esame di merito sulla qualificazione diversa dei fatti rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
Riferimento normativo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ricorda che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte e che il ricorso di cassazione è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione relativa a tale valutazione.
Richiamato nel quadro delle esigenze cautelari come riferimento ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'assenza o l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione normativa o manifesta illogicità motivazionale.
Fondamento per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di sanzione processuale (cassa delle ammende) per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
art. 94 co. 1-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nella parte finale dell'ordinanza per gli atti consequenziali.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se ne deriva la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione: semplici rinnovate valutazioni dei fatti o richieste di diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili.
- Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al rapporto motivazione-decisione e non comporta un nuovo esame del materiale probatorio o una riconsiderazione del 'peso' degli indizi riservata al giudice di merito.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, non essendo necessario che le condotte recenti provino materialmente una nuova azione.
- Pregressi precedenti penali e l'esistenza di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) costituiscono elementi rilevanti per la valutazione delle esigenze cautelari e possono legittimare la conferma della custodia cautelare.
- Chi propone ricorso contro misure 'de libertate' deve formulare censure circostanziate rivolte alla motivazione del provvedimento; attacchi generici all'insussistenza degli indizi espongono al rigetto e a possibili sanzioni per inammissibilità.
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