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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47325/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva due censure principali: 1) nullità della celebrazione del giudizio abbreviato instauratosi dopo il decreto di giudizio immediato per mancata adozione di un'ordinanza di ammissione al rito alternativo (rilevando violazione degli artt. 438, comma 3 e 458, comma 3, c.p.p.), e contestando inoltre la gestione della richiesta di patteggiamento e dell'abbreviato condizionato; 2) violazione di legge (art. 442, comma 2 c.p.p.) nella determinazione della pena, lamentando un errato calcolo della riduzione di un terzo sulla pena pecuniaria dopo le determinazioni sulle singole imputazioni e sui benefici (riduzione per tentativo, aumento per continuazione, riduzione per rito abbreviato).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. Sul primo motivo ha accertato dagli atti che la difesa aveva chiesto sia il patteggiamento sia, in subordine, l'abbreviato; il PM aveva manifestato dissenso sulla proposta di pena e il GIP aveva disposto il rito abbreviato con provvedimento del 3.5.2022, confermato nel corso dell'udienza del 16.6.2022; la difesa ha partecipato al rito senza sollevare eccezioni tempestive, con conseguente sanatoria di eventuali vizi procedurali. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello: pena base anni 4 e €2.000, diminuita di un terzo per il rito abbreviato, con risultato di anni 2 e mesi 8 di reclusione e €1.333 di multa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante applicata dal tribunale (la Corte conferma l'utilizzo dell'aggravante più grave nell'ambito del cumulativo delle imputazioni)

  • art. 438, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ragione della presunta mancata ordinanza di ammissione al rito abbreviato; la Corte ha verificato dagli atti che il rito abbreviato era stato disposto e reiterato con provvedimento del GIP e che la partecipazione e la mancata obiezione tempestiva della difesa hanno sanato eventuali vizi formali

  • art. 458, comma 3, cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato in relazione alla procedura del giudizio immediato con innesto dell'abbreviato; la Corte ha ritenuto che gli atti processuali comprovano l'ammissione al rito e la partecipazione difensiva senza eccezioni tempestive

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente in ordine al calcolo della pena concordata/derivata; la Corte ha valutato che la corretta applicazione delle diminuzioni (tentativo, continuazione, poi riduzione per rito) è stata osservata e che la riduzione di un terzo sul trattamento sanzionatorio finale (anche in termini pecuniari) è stata calcolata correttamente

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Richiamato dalla Procura Generale in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte; utilizzato per il procedimento di trasmissione delle conclusioni alla corte

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione concordata della pena e la successiva manifestazione di dissenso del PM possono condurre all'ammissione del rito abbreviato: è essenziale verificare gli atti per accertare l'effettivo provvedimento di ammissione.
  • Le eccezioni di nullità procedurale devono essere sollevate tempestivamente: la partecipazione al rito e la mancata sollevazione immediata dell'eccezione comportano la perdita della relativa doglianza (sanatoria).
  • Nella determinazione della pena si devono seguire le fasi logiche: individuazione della pena per il reato base effettivamente accertato, applicazione delle diminuzioni (es. per tentativo), eventuali aumenti (es. per continuazione), e infine l'applicazione della diminuzione prevista per il rito (abbreviato). La riduzione per il rito si applica anche alla componente pecuniaria se prevista dalle norme e va calcolata correttamente sulla pena finale.
  • Se in appello viene escluso uno dei delitti, la pena va rideterminata parametrandola ai reati residui; eventuali errori di calcolo devono essere concretamente dimostrati e non possono fondarsi su mere supposizioni.
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende possono seguire l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente deve considerare il rischio economico di appelli o ricorsi manifestamente infondati.

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