Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla quale la controricorrente ha aderito, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando il fatto che il contrario indirizzo giurisprudenziale era intervenuto solo successivamente all'introduzione del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, in accoglimento dell'appello della contribuente, aveva riconosciuto che sugli importi versati a titolo di IRPEG e poi chiesti a rimborso ai sensi del d.l. n. 185/2008 gli interessi dovessero decorrere dalla data dei singoli versamenti e non dalla data di entrata in vigore della norma. Dopo la proposizione del ricorso, l'Agenzia ha depositato atto di rinuncia, prendendo atto di un orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi; la società resistente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
la controversia riguardava la decorrenza degli interessi su rimborsi di imposte versate in base a tale decreto-legge; la Corte non entra nel merito della questione, perché il ricorso viene rinunciato
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando vi sia adesione della controparte o comunque secondo le regole processuali applicabili alla rinuncia in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo quando la controparte vi aderisca, senza necessità di una decisione sul merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la rinuncia intervenga in un contesto di sopravvenuto orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente e tale orientamento sia intervenuto dopo l'introduzione del giudizio.
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