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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35989/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 25 maggio 2026. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 16 e 51 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse valutato il luogo di commissione del reato associativo contestato al capo 1, indicato come l'ipotesi più grave. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che non fossero state adeguatamente esposte le ragioni per le quali soltanto la custodia in carcere sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze cautelari. Il ricorso, depositato il 9 giugno 2026, era stato trasmesso via PEC a un indirizzo del Tribunale di Salerno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per modalità di presentazione non consentita, senza esaminare nel merito i due motivi relativi alla competenza territoriale e alla proporzionalità della misura. Ha rilevato che, dal 10 aprile 2026, per il ricorso cautelare per cassazione era applicabile il regime ordinario di deposito telematico ai sensi degli artt. 111-bis, 582 e 311 c.p.p.; non era più ammesso il deposito tramite PEC, salvo malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato, accertato e attestato. Poiché il ricorso del 9 giugno 2026 era stato inviato via PEC e non risultava ricorrere tale eccezione, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi degli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett. e), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione secondo le modalità stabilite dall'art. 582 c.p.p.

  • art. 582 c.p.p.

    L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    L'impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p., salvo diversa disposizione di legge.

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.

    Il deposito degli atti processuali è ordinariamente ed esclusivamente telematico; la deroga per malfunzionamento dei sistemi informatici è eccezionale e non consente il ricorso alla PEC fuori dai casi previsti.

  • art. 175-bis c.p.p.

    A tale modalità di deposito può derogarsi solo nell'ipotesi non ricorrente nel caso di specie di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici.

    La deroga alla modalità telematica ordinaria opera in presenza di un malfunzionamento dei sistemi informatici comprovato secondo le forme rilevanti; in mancanza, non è ammesso un deposito alternativo via PEC.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022

    Fatta tale premessa, si rileva che ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

    La disposizione individua la decorrenza differita del regime di deposito telematico, secondo il termine stabilito dal regolamento per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti interessati.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Il successivo art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabiliva che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

    La possibilità di deposito con valore legale tramite PEC era prevista in via transitoria, entro i limiti temporali e per gli atti non esclusi dalla disciplina transitoria.

  • art. 3, comma 3-ter, d.m. 217/2023

    L'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

    La facoltà transitoria di deposito non telematico, compreso quello via PEC, per le tipologie di procedimenti indicate era limitata al 31 marzo 2026; non era quindi applicabile al ricorso depositato il 9 giugno 2026.

  • art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato in data 9 giugno 2026 e, quindi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il ricorso presentato con modalità non consentite è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p., in combinato disposto con le regole sul deposito telematico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, rispettando le modalità previste dagli artt. 582 e 111-bis c.p.p.; una PEC inviata a un indirizzo dell'ufficio giudiziario non è una modalità valida quando la disciplina transitoria che la consentiva è cessata.
  • La deroga al deposito telematico per malfunzionamento dei sistemi informatici è ammessa soltanto quando il malfunzionamento sia debitamente certificato, accertato e attestato; in assenza di tale presupposto, l'impugnazione presentata con modalità non consentite è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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