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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28106/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta in qualità di amministratore di fatto della Essegi srl, articolando quattro motivi: (1-3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e alla sussistenza del suo contributo alle distrazioni (in particolare contestava l'incasso dei 54.000 euro derivanti dalla vendita dei macchinari, la presunta responsabilità rispetto ai canoni di locazione e l'addebito del saldo di cassa); (4) violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e di norme del codice di procedura penale (artt. 444, 178, 179, 180) per non essere stato rimesso in termini per optare per il rito premiale (patteggiamento) dopo la correzione degli errori sulla recidiva e sulla "continuazione fallimentare".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che le condotte contestate non erano un unico reato ma una pluralità di reati (distinguendo le distrazioni previste dall'art. 216, comma 1, n.1 legge fall.), correggendo un errore di diritto della Corte d'appello. Ha dichiarato infondati i motivi relativi al capo B) (distrazione del prezzo di vendita dei macchinari pari a €54.000), confermando la responsabilità dell'imputato su quel capo, rilevando che la motivazione del giudice di merito è adeguata rispetto all'attribuzione della veste di amministratore di fatto e alla partecipazione all'incasso dei tre assegni. Ha invece ritenuto fondate le censure sul capo C) (distrazioni riguardanti canoni di locazione e saldo di cassa), constatandone la carenza motivazionale in ordine alla riferibilità dell'azione al ricorrente: ciò ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo C) per intervenuta prescrizione (i reati si erano estinti prima della decisione) e l'annullamento anche degli effetti civili connessi a quel capo. La condanna civile è invece confermata in relazione al capo B) per €54.000,00 oltre accessori di legge. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., ritenendo che il codice preveda comunque rimedi e possibilità (l'istanza di applicazione della pena nei termini) che il difensore avrebbe dovuto esperire. In sintesi: annullamento senza rinvio per il capo C) per prescrizione; conferma della condanna penale e della relativa statuizione civile limitatamente al capo B).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Le azioni tipiche di distrazione previste da questa disposizione possono ricondurre a comportamenti distinti tra loro; le diverse distrazioni contro beni specifici non costituiscono necessariamente un unico reato ma più fattispecie autonome.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Prevede una disciplina peculiare della continuazione tra reati fallimentari ai fini del cumulo sanzionatorio; non va considerata come circostanza aggravante strutturale ma come disciplina derogatoria della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita per chiarire la differenza tra la continuazione ordinaria e la disciplina speciale prevista per i reati fallimentari (art. 219 legge fall.).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la Corte ha ritenuto che non imponga il reintegro in termini dell'imputato qualora la qualificazione del fatto cambi successivamente, e che il sistema processuale offra altri rimedi (es. istanza di applicazione della pena nei termini, art. 448 c.p.p.).

  • art. 448, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Individuati dalla Corte come rimedi disponibili laddove l'istanza di applicazione della pena non venga accolta; fanno parte del quadro procedurale che tutela i diritti difensivi in relazione al rito alternativo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per un profilo di presunta discriminazione nel recupero della possibilità di optare per il rito premiale; la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale proposta, ritenendola infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di impugnazione relativo al giusto processo; la Corte non ha ritenuto violati i principi richiamati dall'imputato rispetto alla facoltà di accesso al rito premiale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi in sede di ricorso per Cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari.

Massime di principio

  • La semplice attribuzione di una qualifica (es. amministratore di fatto) non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per reati commessi da altri: occorre motivazione concreta che indichi il contributo materiale o morale all'illecito.
  • Distrazioni riguardanti beni diversi o momenti distinti possono integrare reati autonomi e non necessariamente un unico reato continuato; per i reati fallimentari la disciplina del cumulo è regolata dall'art. 219 legge fallimentare.
  • La carenza di motivazione rispetto all'attribuzione del concorso determina l'annullamento della decisione di merito, ma l'annullamento può non accompagnarsi a rinvio se, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione.
  • La declaratoria di prescrizione estingue gli effetti penali ma può incidere anche sulle statuizioni civili connesse: la responsabilità civile derivante da reati annullati per prescrizione può venir meno per le fattispecie estinte.
  • L'accesso al rito premiale (patteggiamento) non è automaticamente garantito quando mutino in senso favorevole elementi della contestazione: il difensore deve tempestivamente esperire gli strumenti previsti dal codice (istanza di applicazione della pena nei termini); il legislatore non impone la riammissione d'ufficio in tali casi.
  • In sede di Cassazione non sono sindacabili in modo estensivo questioni di fatto basate su valutazioni probatorie, salvo vizi di motivazione o errori di diritto; per questo è essenziale che il giudice di merito espliciti i criteri e gli elementi di fatto che collegano l'imputato alla condotta contestata.
  • La correzione d'ufficio di errori giuridici commessi dal giudice del merito (es. sul numero di reati o sulla qualificazione giuridica) è ammissibile in Cassazione e può avere rilevanti effetti sui termini di prescrizione e sul trattamento sanzionatorio.

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