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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente a tempo indeterminato, inquadrato da anni nel quinto livello del CCNL telecomunicazioni, aveva agito sostenendo di essere stato demansionato dal datore di lavoro quando, dall'1 agosto 2013, era stato assegnato al servizio 191 con mansioni di operatore di call center riferite a clientela business di piccole dimensioni. Il giudice di primo grado, poi confermato in appello, aveva ritenuto che le nuove mansioni non corrispondessero alla declaratoria del quinto livello e aveva condannato la società a ripristinare mansioni equivalenti e a risarcire il danno alla professionalità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 23 del CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la nozione contrattuale di 'clientela di fascia alta' comprendesse tutta la clientela business e non solo quella top; 2) violazione dell'art. 23 del CCNL, degli artt. 2103 c.c. e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato le prove testimoniali e documentali relative alle mansioni concretamente svolte; 3) violazione degli artt. 1223, 1227, 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando la prova presuntiva del danno professionale e la quantificazione al 30% della retribuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché mirava a una nuova valutazione del merito, e infondato il terzo, ritenendo corretta la prova presuntiva del danno fondata sulla durata pluriennale del demansionamento e sugli altri elementi valorizzati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato la declaratoria contrattuale del quinto livello, accertando in fatto che dal 2013 il lavoratore fosse stato adibito a clientela di fascia bassa, senza autonomia significativa, senza assistenza personalizzata in logica one to one e senza uso di sistemi complessi. Ha inoltre affermato che il secondo motivo era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, preclusa in sede di legittimità. Quanto al danno alla professionalità, ha giudicato corretta la sua prova presuntiva, valorizzando la lunga durata del demansionamento e richiamando l'orientamento secondo cui il danno non si presume automaticamente ma può essere desunto da specifici indici fattuali. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 1° febbraio 2013

    La declaratoria del quinto livello è stata letta come riferita a un operatore specialistico di customer care che opera con autonomia significativa, svolgendo attività non standardizzate e personalizzate a favore di clientela di fascia alta, in logica one to one e con sistemi complessi; la società sosteneva una lettura più ampia della nozione di clientela di fascia alta, ma la Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva accolta dai giudici di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque considerato il tenore della declaratoria e il suo inserimento sistematico nel CCNL.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; la censura è stata respinta perché la Corte territoriale aveva esaminato le declaratorie dei diversi livelli nel loro complesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in relazione al divieto di demansionamento e alla verifica di equivalenza delle mansioni assegnate rispetto all'inquadramento contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia sul piano dell'adempimento dell'onere probatorio relativo alla corrispondenza delle mansioni al livello rivendicato sia sul piano della prova del danno da demansionamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento ai criteri di risarcibilità del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla quantificazione e all'eventuale concorso del fatto del creditore o all'evitabilità del danno.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici utilizzate per provare il danno alla professionalità.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi quali durata del demansionamento, qualità e quantità delle mansioni, professionalità coinvolta e collocazione lavorativa.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nella condanna al risarcimento con accessori sulle somme dovute in materia di lavoro.

Massime di principio

  • In tema di inquadramento professionale, la corrispondenza tra mansioni assegnate e livello contrattuale va verificata sulla base della declaratoria complessiva del CCNL e degli elementi qualificanti espressamente previsti, non potendo essere ignorati i requisiti di autonomia, personalizzazione della prestazione e complessità degli strumenti di lavoro.
  • Quando il lavoratore deduce un demansionamento, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la piena equivalenza delle mansioni concretamente assegnate rispetto al livello di appartenenza, mentre il giudice può valorizzare documenti aziendali e altri elementi istruttori per accertare la reale collocazione professionale.
  • Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione delle testimonianze e delle risultanze istruttorie; la censura che si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
  • Il danno alla professionalità da demansionamento non si presume in via automatica, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, tra cui la durata del demansionamento, la qualità e quantità delle mansioni, la natura della professionalità lesa e la nuova collocazione lavorativa.
  • La durata protratta del demansionamento, specie se continuata per anni e anche nel corso del giudizio, costituisce un indice significativo ai fini della prova presuntiva dell'impoverimento professionale e della quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRProveRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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