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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43201/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure principali: (1) vizio di qualificazione del fatto di cui al capo B) (rapina impropria) che, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, sarebbe dovuto essere riqualificato in furto o, al più, art. 624-bis; (2) erronea valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. (tenuità del fatto/danno e valore esiguo del telefono) e conseguente vizio motivazionale; (3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 163 co. 1 c.p. per aver rifiutato la sospensione condizionale della pena senza valutare la possibilità di sospendere la sola pena detentiva come previsto dall'ultimo periodo del primo comma, introdotto dalla L. 1/6/2004 n.145.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo limitatamente al terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello aveva negato la sospensione condizionale della pena detentiva motivando esclusivamente sull'entità della pena complessiva. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame della richiesta di sospensione condizionale (valutando la possibilità di sospendere la sola pena detentiva, se di per sé non superiore al limite previsto). I primi due motivi sono stati rigettati: il primo ritenuto inammissibile perché configurava una rivalutazione del dato fattuale già valutato dai giudici di merito; il secondo precluso per essere stato introdotto tardivamente con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 co.4 c.p.p. Inoltre, risultano confermate le statuizioni di merito in ordine alla qualificazione del capo B) come rapina impropria e alla prescrizione di alcune posizioni per la riqualificazione del capo A) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen., comma 2

    Citato in relazione alla valutazione dell'immediatezza della condotta per la qualificazione del fatto di rapina; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai criteri giurisprudenziali sull'immediatezza e dunque non censurabile in Cassazione

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte d'appello ha riqualificato il capo A) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393), ritenendo provata l'esistenza del credito che aveva indotto il ricorrente a ritenersi nel giusto

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione alternativa (appropriazione del telefono per impedire chiamata alle forze dell'ordine), ma non applicato dai giudici di merito

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della tenuità del danno (valore esiguo del telefono) e della modesta lesività; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione preclusa perché sollevata tardivamente con motivi aggiunti

  • art. 163 comma 1 cod. pen.

    in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa

    La Corte ha interpretato (con richiamo alla L. 1/6/2004 n.145) che il giudice può sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva anche se, ragguagliando la pena pecuniaria secondo l'art.135, il limite risultasse superato; perciò è illegittimo negare la sospensione condizionale motivando esclusivamente sul superamento del limite riferito alla pena complessiva

  • art. 135 cod. pen.

    Richiamato come norma che consente il ragguaglio della pena pecuniaria ai fini del confronto con i limiti previsti per la sospensione; la Corte segnala che, nonostante il ragguaglio, il giudice può sospendere solo la detentiva

  • Legge 1 giugno 2004 n. 145

    Ha introdotto l'ultimo periodo nel primo comma dell'art. 163 c.p. che consente di sospendere la sola pena detentiva anche quando la pena complessiva ragguagliata eccede i due anni; è la norma decisiva per annullare il diniego della sospensione nella sentenza impugnata

  • art. 585 comma 4 c.p.p.

    Norma citata in relazione ai motivi aggiunti depositati in appello: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi che devono essere collegati ai motivi principali e non estendere il petitum

  • art. 606 comma 2 c.p.p.

    Richiamato per spiegare che la seconda questione (art. 62 n.4) non poteva essere rilevata d'ufficio in Cassazione e che, essendo stata sollevata tardivamente in appello, è preclusa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: le censure che mirano a una diversa lettura delle emergenze istruttorie sono inammissibili se i giudici di merito hanno motivato senza vizi logico-giuridici
  • I motivi nuovi introdotti in appello ai sensi dell'art. 585 co.4 c.p.p. devono essere collegati ai motivi principali; non possono ampliare il petitum o sollevare questioni non prospettate tempestivamente
  • Sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), dopo la L. 145/2004 il giudice può sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva quando essa, di per sé, non eccede i limiti previsti, anche se la pena complessiva ragguagliata supera il limite
  • La valutazione della tenuità del fatto, del valore del bene sottratto e della gravità delle lesioni rileva ai fini delle attenuanti e della concessione di benefici, ma deve essere sollevata e sviluppata nei termini processuali corretti per essere esaminata in sede di gravame
  • In ipotesi di riqualificazione del fatto, può intervenire l'estinzione per prescrizione per taluni capi: la riqualificazione modifica il quadro giuridico e può avere effetti sul decorso dei termini di prescrizione
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica data dai giudici di merito è necessario articolare la doglianza in termini di violazione della norma astratta rispetto alla ricostruzione pacificamente accertata, non solo prospettare una diversa valutazione probatoria

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