Cassazione Civile, Ordinanza n. 30818/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'appello proposto dall'agente della riscossione, con adesione della Regione Lazio, era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che aveva tuttavia statuito "nulla per le spese" senza motivare sul punto. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle spese giudiziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la mancata statuizione sulle spese integra un'omissione decisoria e non un mero errore materiale, dunque non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione. Nel caso concreto, poiché la CTR aveva rigettato l'appello ma aveva omesso di provvedere sulle spese nonostante la costituzione della parte vittoriosa, la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato tra le norme che disciplinano le spese nel processo tributario, la cui violazione è stata dedotta per l'omessa pronuncia sulle spese.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza a sostegno della censura per mancata decisione sulle spese.
È richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
È richiamato per la disciplina della compensazione delle spese, che comunque richiede una statuizione espressa.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
È richiamato tra le norme sulla motivazione della decisione, in relazione alla mancata pronuncia sulle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità della decisione sui capi devoluti.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della motivazione e della decisione giurisdizionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia sulle spese.
La Corte esclude che l'omissione sulle spese sia un errore materiale correggibile con tale procedimento.
È richiamata per evidenziare che la procedura speciale ivi prevista è riservata al difensore per il recupero dei compensi verso il proprio cliente e non consente alla parte vittoriosa di ottenere in quel modo la condanna della controparte alle spese.
Massime di principio
- La mancata statuizione sulle spese di lite in una sentenza che definisce il giudizio integra un vizio di omessa pronuncia, perché manca una decisione su una domanda ritualmente proposta e devoluta al giudice.
- L'omissione sulla regolazione delle spese non è un mero errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali, ma deve essere fatta valere con l'impugnazione del provvedimento.
- Nel processo tributario, la regolazione delle spese richiede una pronuncia espressa del giudice; anche la compensazione o il "nulla per le spese" devono risultare da una statuizione decisionale, non potendosi desumere per implicito.
- Quando la parte vittoriosa in grado di merito è costituita, l'omessa regolazione delle spese in sentenza legittima la cassazione del solo capo relativo alle spese e il rinvio al giudice di merito per la relativa decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →