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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29706/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) Violazione di legge in relazione all'art. 322, terzo comma, c.p., sostenendo che la proposta di versamento di 100 euro non fosse seria e idonea a costituire sollecitazione all'adesione al sinallagma illecito (e che la comunicazione era avvenuta tramite l'avvocata, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.). 2) Violazione del divieto di reformatio in pejus: la Corte di appello avrebbe applicato, senza ricorso del Pubblico Ministero e senza corretta contestazione in capo d'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p., rendendo più grave il delitto di falso rispetto a quanto deciso in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo corretta la riqualificazione del fatto in istigazione alla corruzione e valutata idonea la proposta del cancellerie) e ha accolto il secondo motivo: ha escluso l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p., per il falso contestato nel capo C) del decreto del 15 ottobre 2020, perché non adeguatamente contestata in capo d'imputazione conformemente al principio delle Sezioni Unite (Sorge). Per effetto di tale esclusione il reato è risultato prescritto e la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa a quel reato, dichiarandolo estinto per prescrizione. Ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena relativa ai residui capi di imputazione, dichiarando irrevocabile la responsabilità per i rimanenti reati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen. (concussione/istigazione alla corruzione)

    La Corte ha ritenuto che la condotta del pubblico ufficiale, consistente nella sollecitazione della dazione di una somma non dovuta nell'esercizio delle funzioni, fosse configurabile come istigazione alla corruzione (forma meno grave rispetto alla concussione), sulla base degli elementi di fatto valutati in modo coerente dai giudici di merito.

  • art. 476, comma 2, cod. pen. (circostanza aggravante per falso in atti fidefacenti)

    La Corte ha stabilito che l'aggravante non può essere ritenuta applicabile se nel capo d'imputazione non è stata esposta la natura fidefacente dell'atto (né direttamente né mediante formule equivalenti). In mancanza, l'aggravante non è validamente contestata e non può essere poi riconosciuta in sentenza.

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico)

    Il falso ideologico è stato valutato alla luce della corretta contestazione in capo d'imputazione; l'assenza dell'indicazione della qualità fidefacente degli atti ha inciso sulla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2.

  • art. 521 cod. proc. pen. (comunicazioni e difesa)

    Il ricorrente aveva invocato la violazione di tale norma per sostenere che la proposta non fosse stata rivolta direttamente alle vittime ma tramite l'avvocata; la Corte però ha ritenuto irrilevante tale rilievo rispetto alla valutazione di serietà e idoneità della proposta nel contesto probatorio.

  • Sez. U, n. 24906, 18 aprile 2019 (Sorge) - principio di diritto

    In tema di reato di falso in atto pubblico, non puo' ritenersi legittimamente contestata, sia che non possa essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.

    La Corte di Cassazione ha applicato questo principio per escludere l'aggravante, ritenendo necessaria una precisa contestazione in capo d'imputazione della natura fidefacente dell'atto per poter poi applicare l'art. 476, comma 2.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella parte finale della sentenza per dichiarare l'accertamento irrevocabile in relazione ai residui capi di imputazione; qui impiegata per stabilire l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità per i reati non annullati.

Massime di principio

  • Per poter applicare l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. (falso su atti fidefacenti) è necessario che il capo d'imputazione espliciti la natura fidefacente dell'atto, direttamente o con formule equivalenti; in mancanza l'aggravante non può essere riconosciuta in sentenza.
  • La Corte d'appello non può aumentare la gravità della posizione dell'imputato con riferimento a circostanze non contestate nel capo d'imputazione, pena la violazione del divieto di reformatio in peius; tale limite è rafforzato quando l'aggravante non sia stata oggetto di dedotta contestazione iniziale.
  • Quando l'esclusione di un'aggravante incide sul termine prescrizionale del reato, l'effetto può essere l'estinzione del reato per prescrizione; il giudice della cassazione verifica la corretta determinazione dei termini e delle sospensioni rilevanti.
  • La valutazione sulla serietà e idoneità di una sollecitazione da parte di un pubblico ufficiale è materia di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; una proposta di denaro proveniente da chi esercita la funzione di cui doveva occuparsi l'atto può essere considerata idonea a integrare istigazione alla corruzione.
  • In presenza di pluralità di decreti di citazione o capi distinti, la qualificazione giuridica di ciascun fatto deve rispettare i limiti della contestazione contenuta nel relativo atto di accusa; riqualificazioni che eccedono tali limiti possono dar luogo a vizio di legittimità.

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