Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: 1) contestazione della qualificazione della condotta come tentata estorsione (art. 629 c.p.) anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, con doglianza sulla carenza e/o contraddittorietà della motivazione e sulla mancata valutazione dell'elemento psicologico della buona fede ragionevole del ricorrente; 2) censura della contestazione dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) per assenza di motivazione specifica e contraddittorietà; 3) censura della sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), per insufficienza ed inconcludenza degli elementi indiziari prodotti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: ha rilevato che il Tribunale di Venezia ha equivocato la questione facendo dipendere l'esistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle ragioni) dalla fondatezza oggettiva del diritto, mentre le Sezioni Unite richiedono l'accertamento della convinzione, in buona fede e ragionevole, del soggetto di esercitare un diritto. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento al reato di tentata estorsione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia (art. 309, comma 7 c.p.p.) per compiere il corretto accertamento sull'elemento psicologico. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (il difensore ha dichiarato che il ricorrente è detenuto solo per il capo di tentata estorsione), pertanto il ricorso è inammissibile quanto all'imputazione di cui all'art. 416 c.p.. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte richiama che il reato di estorsione richiede la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa; la distinzione rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni riguarda l'elemento psicologico e non l'intensità della violenza/minaccia

  • art. 416 cod. pen.

    Richiede l'accertamento di gravi indizi circa l'esistenza di un'associazione a delinquere; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo per sopravvenuta carenza di interesse, non entrando nel merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante "metodo mafioso" deve essere specificamente valutata e motivata; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e ha segnalato la necessità di motivazione sulla sussistenza di modalità mafiose

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione impugnati: inosservanza/erronea applicazione di norme penali (lett. b) e contraddittorietà/assenza di motivazione (lett. e)

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio; la Corte ha rinviato al Tribunale di Venezia ai sensi di questa norma

  • art. 94, comma 1-ter, disp.

    Prescrive adempimenti amministrativi della cancelleria dopo decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti

  • Sezioni Unite, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza fondamentale richiamata: distingue estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell'elemento psicologico (credenza ragionevole di un diritto), non sulla base della fondatezza oggettiva della pretesa

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico: va accertato se l'agente credeva in buona fede e in modo ragionevole di avere un diritto, non se il diritto esistesse oggettivamente
  • Il giudice che conferma una misura cautelare deve motivare specificamente anche sulla presenza dell'elemento psicologico richiesto per la qualificazione del reato: non è sufficiente affermare la "concreta infondatezza" della pretesa senza valutare la percezione soggettiva dell'indagato
  • Le aggravanti di tipo mafioso (o analoghe) richiedono motivazione puntuale: se contestate devono essere esaminate e argomentate nel provvedimento di riesame o in sede di conferma
  • Un ricorso in cassazione relativo a un capo d'imputazione perde di interesse se il ricorrente è stato scarcerato o non è più sottoposto a misura per quel capo; in tal caso il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • In caso di annullamento per carenza o errore motivazionale la Corte rinvia per nuovo giudizio per consentire al giudice di merito di compiere l'accertamento mancante (art. 309 c.p.p.), senza sostituirsi al giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.