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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare del Progetto di trattamento ABA prot. n.-OMISSIS-con il quale l’ASL Salerno, in seguito al compimento del quattordicesimo anno di età del minore, ha ridotto il trattamento ABA precedentemente somministrato ed ha prescritto in favore del ricorrente un trattamento ABA di 20 ore mensili, senza supervisione e parent training; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorre, la Delibera ASL Salerno n. -OMISSIS-, la Delibera ASL Salerno n. -OMISSIS-, il PDTA regionale, la DGRC n. 131/21 e la DGRC n. 42/2024, in quanto lesivi dei diritti del minore; e per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training; e per la condanna dell’ASL Salerno all’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training.

Giustizia amministrativa202500463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano riabilitativo individuale/progetto di trattamento ABA che aveva ridotto il trattamento a 20 ore mensili, senza supervisione e parent training

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la riduzione, intervenuta dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, del trattamento cognitivo-comportamentale ABA precedentemente erogato al minore nella misura di 40 ore mensili, comprensive di parent training. Hanno dedotto l'illegittimità della prescrizione di sole 20 ore mensili, pari a 5 ore settimanali, senza supervisione e parent training, per mancata considerazione della specifica situazione clinica, della complessità del quadro patologico, delle ore precedentemente praticate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da conseguire. È stata inoltre censurata l'applicazione automatica di criteri quantitativi collegati all'età del minore e l'assenza degli atti istruttori e delle valutazioni dell'equipe multidisciplinare necessari alla determinazione individualizzata del trattamento. I ricorrenti hanno impugnato anche la DGRC n. 131/2021, il relativo PDTA e precedenti deliberazioni dell'ASL, sostenendo che prevedessero trattamenti generalizzati e predeterminati per fasce d'età e limiti orari incompatibili con il diritto alla salute. Hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale e la condanna dell'ASL all'erogazione del trattamento ABA, in via diretta o indiretta, per almeno 15 ore settimanali, oltre supervisione e parent training. L'ASL ha sostenuto l'inammissibilità o infondatezza delle censure relative agli atti programmatori, rilevando il loro superamento mediante successivi atti che qualificavano i parametri orari come orientativi e derogabili, e ha difeso la conformità del piano individuale alle linee guida. La Regione ha sostenuto la legittimità della disciplina regionale, l'assenza di una relazione necessaria tra maggiore intensità terapeutica e migliori risultati nei minori di età più avanzata e la necessità di considerare anche interventi sociali, educativi e didattici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto le censure rivolte contro la DGRC n. 131/2021 e il relativo PDTA, rilevando che la successiva DGRC n. 42/2024 aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore, qualificando i parametri come orientativi e derogabili e rimettendo la determinazione delle ore alla valutazione clinica del caso concreto, con obbligo di adeguata motivazione in caso di scostamento. Ha respinto anche le censure contro le precedenti deliberazioni dell'ASL, in quanto superate dalla successiva disciplina aziendale, ferma restando la necessità di verificare nel singolo caso l'effettivo recepimento dei criteri di individualizzazione. Ha invece annullato il piano riabilitativo individuale impugnato, ritenendo insufficiente la motivazione sulle ragioni dell'attribuzione di sole 20 ore mensili senza supervisione e parent training. L'ASL avrebbe dovuto considerare la situazione clinica specifica, il trattamento precedente, gli obiettivi raggiunti e ancora da raggiungere e l'opportunità concreta di mantenere, ridurre o aumentare l'intensità terapeutica, senza applicare automatismi collegati all'età o a un monte ore massimo. Sulla base della CTU, il Collegio ha ritenuto inadeguato il trattamento previsto dall'ASL e ha ordinato all'azienda sanitaria di garantire per un anno, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un trattamento ABA di almeno 10 ore settimanali, articolato in 6 ore settimanali di intervento intensivo domiciliare, 3 ore settimanali in ambito scolastico e 1 ora settimanale di parent training, oltre a 2 ore mensili di supervisione BCBA. Dopo il primo semestre l'ASL potrà modificare il trattamento, in aumento o in diminuzione, soltanto sulla base di specifica istruttoria, visite specialistiche, test valutativi, resoconti di supervisione e adeguata motivazione; in mancanza di modifiche, alla scadenza annuale dovrà procedere a una nuova rivalutazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'ASL e compensate nei rapporti con la Regione. Anche gli oneri della CTU sono stati posti definitivamente a carico dell'ASL.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità; il dato è stato considerato nel quadro della sua situazione clinica e assistenziale.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio

    La disposizione è stata richiamata per giustificare il rigetto della richiesta cautelare monocratica di incremento del trattamento, ritenendo necessario un approfondimento diagnostico collegiale.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato dall'ASL quale base per la richiesta subordinata di nomina di un verificatore; il giudizio è stato invece definito mediante CTU.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il trattamento ABA è stato ricondotto ai livelli essenziali di assistenza, sulla base dell'interpretazione richiamata dal Consiglio di Stato.

  • artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Le disposizioni sono state richiamate per evidenziare che i LEA comprendono l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità.

  • DGRC n. 131/2021

    La disciplina regionale e il relativo PDTA sono stati ritenuti non più illegittimi sotto il profilo del monte ore vincolante, poiché modificati dalla DGRC n. 42/2024, che ha reso i parametri orientativi e derogabili.

  • DGRC n. 42/2024

    Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica ... fornendo adeguata motivazione ... in caso di scostamento dal monte ore di riferimento

    La determinazione delle ore deve essere individualizzata e motivata dall'unità competente dell'ASL; il monte ore di riferimento non può essere applicato come limite automatico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La determinazione dell'intensità e delle modalità di un trattamento ABA rientrante nei livelli essenziali di assistenza deve essere effettuata sulla base di una valutazione clinica individualizzata e non può fondarsi su automatismi collegati esclusivamente all'età del minore o su un monte ore massimo predeterminato.
  • Quando l'amministrazione sanitaria riduce o modifica un trattamento riabilitativo già erogato, deve motivare in modo specifico e congruo le ragioni della scelta, considerando la situazione clinica concreta, il trattamento precedentemente praticato, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire e l'opportunità di mantenere, ridurre o aumentare l'intensità terapeutica.
  • La qualificazione dei parametri orari come orientativi e derogabili non esonera l'ASL dall'obbligo di istruttoria e motivazione: ogni scostamento dal monte ore di riferimento deve essere giustificato sulla base del trattamento individualizzato e dell'appropriatezza della prescrizione nel piano assistenziale individuale.
  • Il giudice amministrativo può determinare, sulla base degli accertamenti tecnici svolti in giudizio, le modalità e la durata temporanea del trattamento sanitario necessario, prevedendo una successiva rivalutazione amministrativa fondata su visite specialistiche, test valutativi, dati di supervisione e motivazione concreta.
  • La successiva modifica o sostituzione degli atti programmatori regionali o aziendali può rendere infondate le censure rivolte alla disciplina precedente, ma non esclude l'esame della legittimità del piano individuale adottato nel caso concreto, che deve comunque rispettare i criteri di individualizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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