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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28477/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione dell'oro o del relativo controvalore, sostenendo di essere terza di buona fede e richiamando la disciplina del Testo Unico antimafia a tutela dei terzi. L'oro era stato alienato dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del G.i.p., ricavando Euro 3.399.201,35 destinati al FUG. Il ricorso riproponeva questioni già decise con ordinanza del 24 novembre 2023 senza apportare fatti nuovi; inoltre l'appello cautelare non indicava i punti di censura con la specificità richiesta dalla giurisprudenza. La controversia verteva non sulla impossibilità materiale della restituzione (il bene è stato venduto) ma sulla procedura e sul giudice competente per ottenere il controvalore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sulla legittimazione, sulla buona fede e sul diritto alla restituzione dovessero essere prospettate all'amministratore giudiziario e, se contestate, al giudice dell'attuazione della misura secondo la disciplina del d.lgs. n.159/2011 (art.52 e ss.). È stata ribadita l'inammissibilità di riproporre questioni già decise senza fatti nuovi e l'insufficiente specificità dell'impugnazione cautelare. Alla ricorrente sono state imputate le spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e della mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata prevista un'ulteriore somma in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Rimanda espressamente alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 (titolo IV del libro I) per la tutela dei terzi e le regole di liquidazione; stabilisce che domande relative alla restituzione del controvalore devono essere rivolte all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), titolo IV del libro I

    Disciplina le modalità di tutela dei terzi e la procedura per la liquidazione dei beni sequestrati o amministrati; il giudice dell'attuazione della misura (art.52 e ss.) è competente a decidere sulle istanze di restituzione o sul riparto del controvalore.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Consente l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese alla parte ricorrente.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., sent. n.186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso; ha giustificato la determinazione di un pagamento equitativo piuttosto che una sanzione più grave.

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato è stato venduto dall'amministratore giudiziario e il ricavato è confluito in fondi (es. FUG), la restituzione in forma specifica non è più possibile e il terzo deve chiedere il controvalore.
  • Le domande di restituzione del controvalore devono essere rivolte all'amministratore giudiziario e, in caso di contestazione, al giudice dell'attuazione della misura secondo il d.lgs. n.159/2011 (art.52 e ss.), non direttamente alla Corte di Cassazione.
  • Non è ammissibile riproporre in sede di appello o ricorso questioni già decise senza dedurre fatti nuovi o circostanze previamente sconosciute; ciò comporta il probabile rigetto per inammissibilità.
  • L'appello cautelare deve indicare con specificità i punti della decisione censurata e i motivi di fatto e di diritto, in termini proporzionati alla complessità delle argomentazioni impugnate; la genericità o mancanza di specificità ne determina l'inammissibilità.
  • La buona fede soggettiva del terzo è rilevante ma non scioglie l'obbligo di seguire la procedura speciale prevista per i terzi dal codice antimafia; la violazione delle procedure processuali può comportare l'addebito delle spese e, salvo colpa grave, la possibilità di una misura equitativa per l'onere economico.

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