Cassazione Penale, Ordinanza n. 24923/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il diniego delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e il mancato accesso alle sanzioni sostitutive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la decisione di merito, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale e alla mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione rileva che le censure sono formulate in modo generico e non specifico: non indicano quali doglianze di appello sarebbero rimaste senza risposta, si limitano a prospettare una lettura alternativa del compendio probatorio e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua perché fa riferimento al disvalore delle modalità concrete della condotta e all'intensità del dolo. La censura sulla pena è reputata indeterminata e quindi inidonea ai requisiti di specificità dell'impugnazione. La doglianza sulle sanzioni sostitutive è inoltre ritenuta non deducibile in cassazione perché non previamente proposta in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p., con richiamo anche al subprocedimento di conversione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p.
Norme richiamate
L'impugnazione deve contenere censure specifiche e determinate; la doglianza generica e indeterminata non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Le questioni non dedotte come motivo di appello non sono proponibili in cassazione, pena l'inammissibilità.
La richiesta di conversione della pena detentiva in sanzioni sostitutive deve essere formulata nell'atto di appello, nei motivi nuovi o aggiunti, oppure in sede di conclusioni, secondo il procedimento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo generico una diversa lettura del materiale probatorio; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente le omissioni o illogicità denunciate.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come il disvalore della condotta e l'intensità del dolo, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- La censura sulla determinazione della pena deve essere sorretta da indicazioni concrete e non meramente assertive; in difetto di specificità, è inammissibile per indeterminatezza.
- La richiesta di sanzioni sostitutive della pena detentiva è preclusa in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
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