Cassazione Civile, Ordinanza n. 18116/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento e da un atto di irrogazione di sanzioni emessi dall'Ufficio per Ires, Iva e Irap nei confronti di una società a responsabilità limitata e notificati a una persona fisica qualificata come amministratore di fatto. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo di non poter essere destinatario delle sanzioni tributarie, richiamando l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, e deducendo anche che gli atti erano stati emessi per una società che aveva cessato l'attività. La CTR aveva accolto la tesi difensiva affermando che le sanzioni, per rapporti fiscali di società prive di personalità giuridica, gravano solo sulla persona giuridica e non sugli amministratori o rappresentanti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 e del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la disciplina sulle sanzioni non esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto quando questi sia il reale beneficiario delle violazioni o quando ricorra una fictio societaria; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato gli elementi da cui emergeva che la persona fisica beneficiava direttamente delle violazioni fiscali commesse tramite la società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, affermando che il giudice di merito non aveva verificato il presupposto decisivo dell'applicabilità dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, cioè l'effettiva alterità tra società e soggetto che ha realizzato e beneficiato delle violazioni. Ha invece ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti dai giudici di merito, oltre i limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. In dispositivo il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
Le sanzioni amministrative tributarie relative ai rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche sono irrogabili in via esclusiva all'ente; tale regola opera quando vi sia distinzione tra trasgressore e contribuente e incontra il limite del caso di costituzione artificiosa della società per finalità illecite, in cui la persona fisica che agisce per conto dell'ente è anche il reale beneficiario delle violazioni.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le disposizioni del decreto restano applicabili solo in quanto compatibili con la disciplina successiva dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003; non possono derogare alla regola della riferibilità delle sanzioni all'ente, salvo i casi di fictio societaria o di responsabilità autonoma nei limiti consentiti dal sistema previgente e transitorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È lo strumento per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui utilizzato per censurare l'erronea interpretazione della disciplina sulle sanzioni tributarie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la sufficienza della motivazione o di sollecitare una nuova valutazione delle prove.
La preclusione da doppia conforme è stata ritenuta non pertinente rispetto al motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., mentre il secondo motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per altri profili.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie relative a società, l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 stabilisce la regola dell'irrogazione esclusiva all'ente, ma tale regola presuppone una effettiva separazione tra società e soggetto agente; se la società è solo una fictio creata per finalità illecite, le sanzioni possono colpire la persona fisica che ha agito e beneficiato delle violazioni.
- L'esclusione della responsabilità personale dell'amministratore vale solo quando le violazioni siano riferibili a un autonomo centro di imputazione soggettiva; il giudice deve quindi accertare in concreto chi sia il beneficiario delle violazioni e se l'ente abbia reale consistenza.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente discusso tra le parti.
- Quando la censura di legittimità mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, essa è inammissibile perché trasformerebbe il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
- rami
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