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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32427/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 febbraio 2026. Il primo ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha contestato la valutazione delle prove posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle fonti probatorie; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata e la congruità del trattamento sanzionatorio; con il terzo ha contestato l'applicazione della recidiva, ritenendo non adeguatamente valorizzati i precedenti penali. Il secondo ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo inammissibile perché volto a una diversa valutazione della pena e del giudizio di equivalenza tra circostanze, adeguatamente motivati dai giudici di merito; il terzo motivo manifestamente infondato e comunque aspecifico, poiché la recidiva era stata giustificata dalla pluralità, specificità e prossimità temporale dei precedenti penali. Il motivo del secondo ricorrente è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la possibilità di rivalutare in sede di legittimità l'attendibilità delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto insindacabile la determinazione della pena e il giudizio di equivalenza tra circostanze, poiché sorretti da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Ha confermato la sufficienza della motivazione relativa alla recidiva, fondata sui precedenti penali degli imputati, e ha rilevato la genericità del motivo dell'altro ricorrente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    I criteri di determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia motivata e non arbitraria o illogica.

  • art. 133 c.p.

    La pena deve essere determinata considerando la gravità del fatto e gli elementi relativi alla capacità a delinquere, secondo una valutazione adeguatamente motivata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, anche per omesso confronto con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova o della rilevanza degli elementi probatori, quando la censura mira a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa lettura del materiale processuale.
  • La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è sufficiente, non arbitraria e immune da manifesta illogicità.
  • La recidiva può essere ritenuta adeguatamente motivata mediante il riferimento alla pluralità, specificità e prossimità temporale dei precedenti penali, quando da tali elementi il giudice desuma una significativa continuità comportamentale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita ad affermazioni assertive e non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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