Cassazione Civile, Ordinanza n. 37888/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento societario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di subappalto relativo ai lavori di ampliamento di un’aerostazione. La società appaltatrice aveva avviato un arbitrato irrituale nei confronti del subappaltatore per dedotto inadempimento, fondandosi su una clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto. Il subappaltatore aveva nel frattempo promosso davanti al Tribunale una querela di falso contro il contratto, sostenendo che la propria sottoscrizione fosse apocrifa e che, quindi, fosse inesistente anche la clausola arbitrale. Quel giudizio era stato dichiarato incompetente per territorio e non era stato riassunto nel termine assegnato. L’arbitrato era quindi proseguito ed era sfociato in un lodo che aveva condannato il subappaltatore al pagamento di una somma e delle spese. Successivamente il subappaltatore aveva nuovamente agito per far accertare la falsità del contratto e aveva anche impugnato il lodo arbitrale irrituale, deducendo: a) la nullità/invalidità della clausola compromissoria per mancato rispetto della disciplina dell’art. 1341 c.c.; b) l’illegittimità del lodo per superamento del termine finale stabilito per la decisione; c) ulteriori censure di merito. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibile la riproposizione della querela di falso per difetto di interesse, perché la condotta processuale tenuta in arbitrato, culminata nella richiesta al collegio di pronunciarsi sulle domande senza più contestare la clausola compromissoria, integrava una rinuncia tacita e definitiva a far valere la falsità della sottoscrizione e l’inesistenza della clausola. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 310, 100, 221 e 290 c.p.c., sostenendo che la mancata riassunzione del precedente giudizio non estinguesse il diritto di proporre una nuova querela di falso, trattandosi al più di estinzione del processo; ha inoltre affermato che l’art. 221 c.p.c. consente la querela "in ogni stato e grado" senza preclusioni o decadenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta processuale del ricorrente, che in arbitrato aveva omesso di riproporre la questione sulla validità della clausola compromissoria e aveva chiesto al collegio di decidere sulle sue domande, valeva come rinuncia tacita all’azione di querela di falso. Poiché la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali e può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di coltivare la domanda, la relativa valutazione compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. Conseguentemente è stato confermato il difetto di interesse a riproporre la querela di falso; le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L’estinzione del processo non riassunto nei termini non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto sostanziale, ma nel caso concreto non esclude la valutazione della rinuncia tacita all’azione compiuta con il comportamento processuale successivo.
L’interesse ad agire viene meno quando la parte abbia posto in essere una rinuncia tacita e definitiva alla domanda, rendendo priva di utilità la riproposizione della querela di falso.
"in ogni stato e grado del giudizio"
La previsione della proponibilità della querela di falso in ogni stato e grado non impedisce che la parte vi rinunci tacitamente attraverso un comportamento incompatibile con la volontà di coltivarla.
È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non accoglie la censura; nel testo non emerge un’autonoma ratio decisoria specifica su tale disposizione.
È evocato dal ricorrente per contestare la validità della clausola compromissoria, ma la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dall’inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- La rinuncia all’azione può essere anche tacita e non richiede formule sacramentali: occorre un comportamento processuale assolutamente incompatibile con la volontà di proseguire la domanda.
- L’accertamento della rinuncia tacita all’azione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica e congrua, non è sindacabile in cassazione.
- La mancata riassunzione di un processo estinto non equivale automaticamente a decadenza dal diritto sostanziale, ma il comportamento successivo della parte può comunque integrare rinuncia alla domanda e far venir meno l’interesse ad agire.
- La possibilità di proporre la querela di falso in ogni stato e grado del giudizio non esclude che la parte perda la possibilità di coltivarla se abbia manifestato, anche implicitamente, l’intenzione di non insistervi più.
- Quando la parte, dopo aver contestato un documento, chiede al collegio o al giudice di decidere nel merito senza più riproporre la contestazione decisiva, il giudice può desumere da ciò una rinuncia tacita alla relativa azione.
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