Cassazione Penale, Ordinanza n. 09407/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rimessione in termini per presentare domanda di oblazione, richiesta formulata nei motivi di appello dopo la riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave rispetto a quella originariamente contestata. Secondo il ricorrente, il diniego dell'oblazione era stato motivato in modo illogico e contraddittorio, in contrasto con la valutazione di minore gravità espressa dal primo giudice; inoltre si sosteneva che, una volta riqualificato il reato, l'oblazione dovesse essere nuovamente apprezzata alla luce della nuova qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo logico e completo il diniego dell'oblazione facoltativa, valorizzando la gravità della condotta per la reiterazione e varietà degli atti petulanti, culminati anche in minacce di morte. La Corte ha escluso la sussistenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e ha osservato che il ricorrente, in sostanza, chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua la contravvenzione oggetto di condanna; la riqualificazione in tale fattispecie meno grave rileva ai fini della domanda di oblazione.
oblazione facoltativa
L'ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La decisione discrezionale del giudice sulla concedibilità dell'oblazione facoltativa è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è sufficiente che il ricorrente prospetti una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.
- La gravità della condotta, ai fini del diniego dell'oblazione facoltativa, va apprezzata in concreto e in relazione alla fattispecie effettivamente ritenuta in sentenza; una precedente valutazione compiuta rispetto a una qualificazione più grave non vincola automaticamente il giudice dopo la riqualificazione del fatto.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello quando la motivazione impugnata sia coerente e completa.
- In caso di ricorso inammissibile non dovuto a causa non imputabile al ricorrente, il giudice deve porre a carico dell'impugnante le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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