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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10145/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 1995, con prezzo già integralmente versato e consegna anticipata dell'immobile al promissario acquirente, a cui erano stati posti a carico anche spese di manutenzione e condominiali. Dopo il rifiuto dell'acquirente di stipulare il definitivo, gli eredi del promittente venditore hanno chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento dell'acquirente e la restituzione dell'immobile, oltre alla restituzione della somma incassata, con detrazione dell'equivalente pecuniario per l'uso e godimento del bene durante l'occupazione anticipata. In appello la risoluzione è stata pronunciata e il bene ordinato in rilascio; tuttavia la Corte territoriale ha negato sia la richiesta relativa all'uso e godimento dell'immobile sia quella relativa al box auto, ritenendo non allegato e non provato un danno risarcibile da occupazione sine titulo. Le ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la domanda riguardava una restituzione conseguente alla risoluzione e non un risarcimento del danno, sicché doveva applicarsi la ripetizione dell'indebito e il promissario acquirente doveva corrispondere i frutti dell'anticipato godimento; 2) violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. per il rigetto della domanda sul box auto, deducendo che il danno da occupazione illegittima fosse certo e liquidabile equitativamente. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato qualificare la domanda restitutoria come domanda risarcitoria, ma ha respinto il secondo motivo, applicando i principi delle Sezioni Unite sul danno da occupazione senza titolo e rilevando che, per il box, mancavano allegazioni e prova del concreto pregiudizio e della sua specifica utilizzabilità produttiva.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo di ricorso e respinto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio secondo cui, a seguito della risoluzione del preliminare per inadempimento, la consegna anticipata del bene va regolata in termini restitutori ex art. 2033 c.c. e non risarcitori. La Corte di rinvio dovrà riesaminare la domanda relativa alla somma da restituire e agli eventuali frutti dell'anticipato godimento, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È invece confermato il rigetto della domanda di risarcimento relativa all'occupazione del box, per difetto di allegazione e prova del danno secondo i principi delle Sezioni Unite sul danno da occupazione sine titulo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del divieto di pronunciare su una domanda diversa da quella effettivamente proposta; la Corte territoriale è stata ritenuta aver impropriamente riqualificato la domanda restitutoria come domanda di risarcimento del danno.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito; non è stato accolto sul secondo motivo, mentre sul primo la Corte ha ritenuto errata la qualificazione della domanda.

  • art. 2033 c.c.

    La risoluzione del preliminare comporta la restituzione delle prestazioni eseguite rimaste prive di causa secondo la ripetizione dell'indebito; il promissario acquirente che abbia goduto anticipatamente del bene deve restituirlo e corrispondere i frutti dell'anticipato godimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno da occupazione senza titolo solo quando il danno sia allegato e non sia possibile provarne il preciso ammontare.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la natura risarcitoria della domanda sul box; la Corte ha applicato i principi sul danno da occupazione sine titulo, ma ha escluso il risarcimento per difetto di allegazione e prova.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

Massime di principio

  • La risoluzione giudiziale di un contratto preliminare con consegna anticipata del bene determina effetti restitutori ex art. 2033 c.c.: ciascuna parte deve restituire quanto ricevuto perché divenuto privo di causa, e il promissario acquirente deve restituire il bene e corrispondere i frutti dell'anticipato godimento.
  • Non deve essere confusa la domanda di restituzione dell'equivalente dell'uso e godimento del bene con una domanda di risarcimento del danno: la prima discende dall'effetto retroattivo della risoluzione, la seconda presuppone invece un autonomo fatto dannoso e specifiche allegazioni e prove.
  • Nel danno da occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e il pregiudizio specifico subito; la liquidazione equitativa è possibile solo dopo che il danno, almeno in termini di fatto costitutivo, sia stato dedotto e sia rimasto non provabile nel preciso ammontare.
  • Il danno da occupazione sine titulo non è configurabile in re ipsa: non basta la mera occupazione abusiva, occorre dimostrare la perdita di concreta utilità economica del bene, anche mediante presunzioni e massime di comune esperienza, se il convenuto contesta specificamente.
  • In sede di legittimità, la sentenza di merito che attribuisca natura risarcitoria a una domanda che è invece restitutoria viola il corretto esercizio del potere di interpretazione della domanda e va cassata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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