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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34697/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto una cantina concessa in comodato. In primo grado era stata dichiarata la cessazione del comodato e ordinato il rilascio del bene nei confronti dei convenuti. Dopo una fase di appello e riassunzione del giudizio da parte degli eredi del comodatario originario, il tribunale aveva nuovamente accolto la domanda. La parte soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, ma il contenuto specifico di tali motivi non è esposto nel testo oltre al riferimento alla dedotta nullità della notificazione dell'atto di riassunzione per consegna al portiere senza attestazione di vane ricerche. La resistente principale ha contestato il ricorso; un altro intimato ha proposto un atto qualificato come controricorso con ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso principale per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo adeguato i fatti di causa e le questioni sostanziali controverse, limitandosi a una sommaria ricostruzione del processo e a richiami ai motivi di appello. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto dall'altro intimato, ex art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti principali ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le altre spese non sono state liquidate nei rapporti con il ricorrente incidentale, poiché l'inefficacia di quest'ultimo è derivata dall'inammissibilità del ricorso principale

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    il ricorso principale è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente, sia pure sommaria, dei fatti di causa e delle questioni sostanziali controverse, sufficiente a consentire alla Corte la completa cognizione della lite senza dover ricavare i fatti dalla sentenza o dai motivi

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo dello Staniscia risulta conseguentemente inefficace, ex art. 334, 2° co. c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando viene dichiarato inammissibile il ricorso principale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c.

    norma richiamata quale base del procedimento camerale di trattazione

  • art. 7 l. n. 890/1982

    dal medesimo avviso risultava che era stata emessa anche la raccomandata prevista dall'art. 7 ult. co I. n. 890/1982

    richiamata dalla Corte d'appello quale adempimento connesso alla notificazione a mezzo posta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Per soddisfare l'art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e autosufficiente i fatti di causa e le reciproche pretese, non essendo sufficiente un mero riepilogo dello sviluppo processuale o un rinvio implicito ai motivi di gravame.
  • I motivi di ricorso non possono sostituire l'esposizione dei fatti rilevanti della controversia: la Corte non può essere costretta a ricostruire la materia del contendere attraverso un'opera di estrapolazione dai singoli motivi o dalla sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto dalla controparte, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente principale e resistenti principali; non si liquidano invece spese nei rapporti con il ricorrente incidentale la cui impugnazione sia divenuta inefficace per effetto della sorte del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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