Sentenza n. 16036/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 979/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa De Renzis, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4866/2023, pubblicata in data 29/01/2024, notificata in data 26/05/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 979/2024, passata in giudicato, che aveva liquidato somme dovute per la ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 979/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, notificata il 26 maggio 2024 e passata in giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha dedotto che, pur avendo notificato il titolo all'Amministrazione e nonostante il decorso del termine legale, il Ministero non aveva pagato le somme liquidate. Il Ministero ha riferito che il 15 luglio 2026 l'istituto scolastico aveva emesso il decreto di ricostruzione della carriera e autorizzativo di spesa, trasmettendolo alla Ragioneria Territoriale dello Stato; alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 non risultava tuttavia intervenuto il pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, mentre dagli atti risulta che le somme non sono state pagate. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non gli è riconosciuto compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, da applicare soltanto in caso di mancato rispetto dei termini fissati in sentenza e da commisurare agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
La penalità di mora può essere disposta per l'inosservanza dei termini assegnati dal giudice dell'ottemperanza; decorre solo dall'eventuale inadempimento successivo a tali termini e, nel caso deciso, è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna un'Amministrazione al pagamento di somme, la mancata corresponsione delle somme dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni giustifica l'ordine di esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e stabilendo un termine per l'esecuzione dell'incarico.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati dal giudice e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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