Cassazione Penale, Sentenza n. 39801/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Viola chiede alla Corte di cassazione l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da precedenti decisioni (ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 26/05/2015 e sentenza della Corte di cassazione del 22/03/2016) che avevano dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione condizionale per la mancata collaborazione con la giustizia. Il ricorso si fonda sull'accertata violazione da parte della Corte EDU (sentenza 13/06/2019, Viola c/Italia) dell'art. 3 CEDU e sull'entrata in vigore delle modifiche legislative (decreto-legge 31/10/2022 n.162 e legge di conversione n.199/2022) che hanno sostituito l'assoluta presunzione di pericolosità con una presunzione relativa e introdotto il nuovo rimedio processuale dell'art. 628-bis c.p.p. invitando la Cassazione a riesaminare la procedura e, se necessario, sospendere l'esecuzione della pena e disporre provvedimenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 628-bis c.p.p. possa essere esperito esclusivamente con riguardo alla sentenza penale di condanna o al decreto penale di condanna irrevocabili, e non con riferimento a provvedimenti della magistratura di sorveglianza (ordinanze sull'ammissibilità ai benefici o sui permessi). Poiché l'effetto pregiudizievole lamentato dal Viola derivava da un provvedimento del Tribunale di sorveglianza e non dalla sentenza di condanna stessa, il rimedio invocato non era applicabile; la Corte ha indicato che la via corretta è la presentazione di una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza, alla luce della normativa sopravvenuta che consente oggi l'esame anche in assenza di collaborazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e precisato che non è dovuta alcuna somma alla Cassa delle Ammende in relazione all'art. 628-bis.
Norme richiamate
I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste ... purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
La norma è stata interpretata come trasformazione della presunzione assoluta di pericolosità in una presunzione relativa: il detenuto non collaborante può chiedere benefici se fornisce elementi specifici e ulteriori che dimostrino dissociazione attuale e assenza di pericolosità; la verifica spetta alla magistratura di sorveglianza
Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ... Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di Cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo ...
Strumento straordinario volto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una sentenza o decreto penale irrevocabili alla luce di una sentenza definitiva della Corte EDU; la Corte di cassazione può intervenire solo sul titolo di condanna (sentenza o decreto), non su provvedimenti della magistratura di sorveglianza
art. 3 CEDU
La Corte EDU ha ritenuto che, nel caso di Viola, il regime dell'ergastolo ostativo così applicato risultasse incompatibile con il divieto di pene inumane o degradanti, perché impediva un'effettiva prospettiva di rilascio nonostante il percorso rieducativo del detenuto
art. 46 CEDU
Consente alla Corte EDU di indicare allo Stato misure di adeguamento; nella vicenda la Corte ha chiesto all'Italia di riformare il regime dell'ergastolo ostativo per garantire possibilità di riesame della pena
d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. in legge n.199/2022)
Intervento legislativo d'urgenza che ha modificato l'art. 4-bis ord. pen. e gli istituti connessi, eliminando la presunzione assoluta e prevedendo condizioni e oneri probatori per l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione
art. 591, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità della richiesta quando il rimedio è esperito avverso un provvedimento non contenuto nell'ambito di applicazione dell'art. 628-bis
Richiama la regola generale sulle spese di impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'art. 628-bis c.p.p. è uno strumento straordinario applicabile esclusivamente con riguardo alla sentenza penale di condanna o al decreto penale di condanna irrevocabili; non è lo strumento appropriato per ottenere la riforma o l'annullamento di provvedimenti della magistratura di sorveglianza relativi all'esecuzione della pena (es. dinieghi di benefici o ordinanze su permessi).
- Se la Corte EDU accerta una violazione connessa all'esecuzione (es. ergastolo ostativo ritenuto inumano), la via più pratica per il detenuto spesso è riproporre istanze al giudice dell'esecuzione (Tribunale di sorveglianza) alla luce delle modifiche legislative sopravvenute, fornendo gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (art. 4-bis comma 1-bis).
- Le modifiche legislative che trasformano una presunzione assoluta in una presunzione relativa impongono al detenuto di produrre, in sede di esame, elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola condotta carceraria; tali elementi sono valutati dal giudice di sorveglianza mediante approfondimenti di merito.
- La Corte di cassazione, con il rimedio ex art. 628-bis, può rimuovere effetti pregiudizievoli collegati al giudicato quando la violazione della CEDU abbia inciso direttamente sulla sentenza o sul decreto di condanna; in tutti gli altri casi la Corte deve rimandare la questione al giudice dell'esecuzione o indicare la corretta via procedurale.
- In situazioni analoghe, prima di invocare rimedi nuovi o straordinari, conviene valutare la rilevanza del provvedimento impugnato (se è titolo di condanna irrevocabile o un atto esecutivo) e, se si tratta di provvedimenti esecutivi, mettere tempestivamente la questione all'esame del Tribunale di sorveglianza, corredando la domanda con la documentazione richiesta dalla normativa aggiornata.
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