Cassazione Civile, Ordinanza n. 08449/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso professionale dovuto a un avvocato per l'attività svolta in un precedente giudizio di cognizione relativo al pagamento di lavori edili eseguiti in forza di un contratto di appalto. Nel giudizio monitorio/oppositivo, il cliente originario e poi i suoi eredi contestavano: (i) la corretta individuazione dello scaglione tariffario da usare per liquidare il compenso, sostenendo che dovesse aversi riguardo al valore effettivamente riconosciuto dal giudice nel precedente processo e non alla somma domandata, e quindi al c.d. decisum e non al disputatum; (ii) la liquidazione della voce "spese generali", ritenuta indebita perché il D.M. 140/2012 non la prevedeva e il decreto ministeriale richiamato dalla L. 247/2012 non era ancora stato emanato al momento della definizione della controversia; (iii) in via finale, l'avvenuto pagamento di quanto richiesto mediante assegni bancari. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando il compenso e pronunciando anche restituzioni. In cassazione gli eredi hanno denunciato violazione dell'art. 9 L. 27/2012, degli artt. 4 e 5 D.M. 140/2012 e dell'art. 13, comma 10, L. 247/2012, censurando la liquidazione del compenso e delle spese generali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel determinare lo scaglione di valore per la liquidazione del compenso professionale. Ha affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, per la liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico della parte soccombente occorre applicare il criterio del disputatum quando la domanda sia rigettata, ma il criterio del decisum quando la domanda sia accolta solo parzialmente; poiché nel caso concreto il precedente giudizio si era concluso con accoglimento parziale della domanda di pagamento, il valore da prendere a riferimento era la somma effettivamente liquidata dal giudice (e non quella originariamente richiesta). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato come norma asseritamente violata nella determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Richiamato insieme all'art. 5 del decreto per la disciplina della liquidazione dei compensi professionali.
La Corte lo interpreta nel senso che, per la liquidazione del compenso del difensore, il valore della controversia si determina a norma del codice di procedura civile; nei giudizi di pagamento di somme, con accoglimento parziale, si guarda alla somma liquidata e non a quella domandata.
art. 13, comma 10, L. 247/2012
Invocato per contestare la liquidazione della voce spese generali.
Richiamato quale base del decreto ministeriale necessario per la disciplina delle spese generali.
È il criterio della soccombenza a fondare la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente.
«il valore della causa si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti»
È il criterio generale di determinazione del valore della causa, richiamato per la liquidazione degli onorari.
«il valore si determina in base alla somma indicata ... dall'attore»
Nelle cause relative a somme di denaro il valore dipende dalla somma domandata dall'attore.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato posto a carico della parte soccombente, il valore della controversia va determinato secondo le regole del codice di procedura civile, con riferimento alle cause di pagamento di somme di denaro.
- Nei giudizi di condanna al pagamento di somme, se la domanda è accolta solo parzialmente, lo scaglione per i compensi va individuato sulla base della somma effettivamente liquidata dal giudice, non di quella originariamente domandata.
- Il criterio del c.d. decisum opera nei casi di accoglimento, anche parziale, della domanda; il criterio del c.d. disputatum resta rilevante quando la domanda sia respinta, per evitare che il valore della controversia risulti pari a zero e non consenta la liquidazione del compenso.
- La determinazione del valore della causa ai fini tariffari non può essere effettuata in modo da ampliare artificiosamente lo scaglione applicabile, dovendo evitare risultati che alterino la fisiologica quantificazione delle spese di lite.
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