Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto su una stradella di accesso a più abitazioni in località Eremo (Reggio Calabria). I ricorrenti avevano agito in primo grado per la manutenzione del possesso, lamentando che i resistenti parcheggiassero le auto lungo la strada e così ostacolassero il libero accesso carrabile e pedonale alle loro abitazioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la cessazione della turbativa. In appello, però, la Corte di Reggio Calabria ha riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo non chiaramente individuata la situazione possessoria dedotta, non adeguatamente provati né l’ultrannuale possesso dell’accesso carrabile né la specifica riferibilità delle molestie ai resistenti, e valorizzando anche il fatto che la situazione di difficoltà sembrava dipendere soprattutto da un manufatto realizzato da un terzo. I ricorrenti in cassazione hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata interruzione del processo d’appello a seguito della cancellazione dall’albo del difensore degli appellanti; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere compiuta la prova della comproprietà della stradella e nel non considerare un atto notarile integrativo/rettificativo; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per la pretesa errata valutazione delle testimonianze; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. per la pretesa errata valutazione delle consulenze tecniche di parte e della documentazione fotografica.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur riconoscendo in astratto che la cancellazione volontaria del difensore dall’albo determina interruzione del processo e nullità degli atti successivi, ha escluso che la nullità fosse deducibile in sede di legittimità dai ricorrenti che non erano i soggetti colpiti dall’evento interruttivo e non avevano dedotto la relativa censura in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e per novità della questione sull’efficacia dell’atto di rettifica notarile; ha inoltre osservato che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sull’affermazione della comproprietà della strada, ma sulla mancanza di prova di una situazione possessoria tutelabile e della riferibilità delle molestie ai convenuti. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove testimoniali e delle consulenze di parte; ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento nei casi previsti, non quando semplicemente valuti diversamente il materiale istruttorio. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La cancellazione volontaria del difensore dall’albo può integrare una causa di interruzione del processo, con possibili nullità degli atti successivi; tuttavia la relativa nullità è deducibile solo dalla parte colpita dall’evento e non può essere rilevata d’ufficio né invocata dalla controparte.
La prova dell’evento interruttivo in cassazione può essere fornita mediante produzione documentale nei limiti consentiti dalla norma, ma solo dalla parte interessata alla tutela derivante dall’interruzione.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è invece denunciabile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione di attendibilità e forza persuasiva delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve specificare e localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda; in mancanza, le censure sono inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Per le sentenze pubblicate nel regime successivo alla riforma, non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini della previgente formulazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un evento interruttivo del processo richiede che la censura sia proposta dalla parte che ne è protetta; la controparte non può far valere la nullità derivante dalla mancata interruzione.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con la mera critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: è censurabile solo l’attribuzione a una prova di un valore probatorio incompatibile con la legge o con la regola del prudente apprezzamento quando questa sia imposta.
- Le censure in cassazione devono rispettare un rigoroso onere di specificità: gli atti e i documenti richiamati devono essere puntualmente indicati e localizzati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di prova della situazione possessorio-tutelata e della riferibilità delle molestie ai convenuti, non è consentito in cassazione trasformare la controversia in un riesame del merito istruttorio.
- In una lite possessoria, la parte attrice deve allegare e provare con chiarezza la situazione di fatto di cui chiede tutela e l’autore delle turbative; l’incertezza sulle allegazioni e sulla riferibilità delle condotte può condurre al rigetto della domanda.
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