Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro ritenute profitto di reati (corruttela e truffa aggravata) ascritti a Bonaffini. Il PM sosteneva che, ai sensi dell'art. 321, comma 2‑bis, cod. proc. pen. (misura obbligatoria per reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.), fosse sufficiente la sola assoggettabilità a confisca del bene senza una specifica motivazione sul periculum in mora, richiamando orientamenti che interpretano il comma 2‑bis come esentante dall'onere motivazionale sul rischio di dispersione. La Corte ha ritenuto invece necessario che il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca contenga motivazione anche sul periculum in mora (non solo sul fumus), conformemente ai principi costituzionali e sovranazionali (presunzione di non colpevolezza, diritto di proprietà, proporzionalità e necessità). Ha precisato che l'eccezione introdotta dalla sentenza "Ellade" riguarda soltanto i beni la cui semplice detenzione è di per sé illecita (es. stupefacenti, armi), e non si estende ai sequestri obbligatori per reati contro la P.A.; pertanto l'assenza di una motivazione concreta sul rischio di dispersione del denaro viziava l'ordinanza genetica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo per omessa motivazione in ordine al periculum in mora. La decisione afferma l'obbligo, anche per i sequestri disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2‑bis, di motivare non solo il fumus commissi delicti e la confiscabilità del bene, ma anche le ragioni che giustificano la misura cautelare anticipatoria rispetto alla confisca finale (valutazione del rischio di depauperamento o dispersione, proporzionalità e adeguatezza della misura).
Norme richiamate
"il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca" (riferimento al comma 2‑bis, e confronto con il comma 2)
La Corte interpreta la norma nel senso che, anche se il comma 2‑bis utilizza una formulazione obbligatoria per alcuni sequestri, ciò non esonera il giudice dall'onere motivazionale relativo al periculum in mora: è necessario motivare sia il fumus che il rischio di dispersione o depauperamento e rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza.
La norma relativa alla confisca per equivalente è il titolo funzionale del sequestro preventivo contestato: ai fini dell'adozione della misura è necessaria la verifica della confiscabilità del bene ma anche della sussistenza degli ulteriori presupposti cautelari.
art. 27, secondo comma, Cost.
Richiama la presunzione di non colpevolezza quale parametro che impone cautela nell'adozione di misure ablative anticipate; giustifica l'esigenza di motivazione concreta sul periculum per non ledere diritti fondamentali prima della decisione di merito.
art. 42 Cost.
Tutela del diritto di proprietà; il sequestro incide su diritti costituzionalmente rilevanti e pertanto richiede proporzionalità e adeguatezza nella motivazione della misura.
art. 1, Protocollo Addizionale n.1 CEDU
Diritto di proprietà riconosciuto a livello sovranazionale; la giurisprudenza europea richiede che le ingerenze siano proporzionate e motivate, parametro richiamato dalla Corte per la valutazione dei sequestri.
Direttiva 2014/42/UE
Richiama i principi di necessità e proporzionalità nell'adozione di misure di congelamento e confisca nell'Unione europea; costituisce riferimento normativo europeo per la corretta interpretazione delle garanzie nelle misure ablatorie.
Regolamento (UE) 2018/1805
Prevede che nell'emettere provvedimenti di congelamento o confisca le autorità assicurino il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; richiamato a supporto dell'esigenza di motivazione e garanzie.
Sentenza Sezioni Unite "Ellade" (n. 36959/2021)
La Corte chiarisce che l'eccezione al normale onere motivazionale riguarda solo i beni la cui semplice detenzione costituisce reato (beni intrinsecamente illeciti); non può essere estesa ai sequestri finalizzati alla confisca in generale senza motivazione sul periculum.
Precedente orientamento Sez. 6, n. 12513/2022
Orientamento che sosteneva la sufficienza della sola confiscabilità per i sequestri ai sensi del comma 2‑bis; richiamato dal PM ma la Corte lo ha ritenuto non condivisibile alla luce della lettura costituzionale e sovranazionale prevalente.
Massime di principio
- Anche quando la legge prevede un sequestro "obbligatorio" (art. 321, comma 2‑bis) per reati dei pubblici ufficiali, il giudice deve comunque motivare non solo il fumus commissi delicti ma anche il periculum in mora (rischio di dispersione o depauperamento).
- L'eccezione alla motivazione sul periculum prevista dalla giurisprudenza (sent. "Ellade") è limitata ai beni la cui semplice detenzione è illecita (beni intrinsecamente illeciti) e non si estende ai casi di sequestri di denaro o di beni confiscabili per equivalente.
- Il rispetto dei principi costituzionali (presunzione di non colpevolezza, tutela della proprietà) e dei vincoli europei (proporzionalità, necessità) impone una valutazione concreta e motivata della necessità della misura cautelare reale.
- Per somme di denaro o beni facilmente disperdibili il giudice deve indicare specificamente i rischi concreti di dispersione o le prospettive di depauperamento del patrimonio che giustificano il sequestro anticipato.
- L'obbligatorietà formale della misura non esonera dalla preventiva verifica giudiziale dei presupposti costitutivi (fumus e periculum): l'omessa motivazione sul periculum viziando il provvedimento ne determina l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18372/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18400/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18417/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18420/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18232/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →